La giurisdizione in materia di revoca della patente o diniego del nulla osta ex art. 120 Codice della Strada.
Il T.A.R. Lombardia (Milano Sez. I) con Sentenza del 07-01-2020, n. 32, ci ha ricordato che è cambiato il punto di vista dei giudici amministrativi in materia di rifiuto del nulla osta al rilascio della patente, ai sensi dell’articolo 120 del codice della strada. Per i giudici “permane la natura vincolata del potere amministrativo, nel presupposto e nel contenuto, con riferimento agli atti di diniego del rilascio di cui si tratta, disciplinati dal comma 1 e dal comma 3, dell’art. 120 citato, anche successivamente alla predetta pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 13 febbraio 2019; T.A.R. Campania, sez. V, 04 aprile 2019, n. 1878 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in esame la pretesa della ricorrente ha natura di diritto soggettivo e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nell’eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso, disapplicando l’atto lesivo (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 379; Corte di Cassazione, sezioni unite, 14 maggio 2014 n. 10406; n. 28239 del 2011; n. 22491 del 2010; n. 2446 del 2006; n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003). A tale conclusione, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, ha aderito anche la più recente giurisprudenza amministrativa, rilevando che la questione relativa alla sussistenza dei “requisiti morali”, di cui all’art. 120 del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 giugno 2019, n. 691)”.
Diversamente opina il T.A.R. Calabria Reggio Calabria, con Sentenza del 09-12-2019, n. 724, che invece non ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.