La giurisdizione sulle sanzioni dell’AGCoM

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Lo scorso 1 marzo 2018 è stata pubblicata la “Rassegna della giurisprudenza di legittimità anno 2017”. Riteniamo sia utilissimo condividere questo importantissimo lavoro realizzato dall’ufficio del Massimario della Suprema Corte, per la parte che attiene alle sanzioni amministrative.

 

In questo caso diamo conto della questione inerente la giurisdizione con riguardo alle sanzioni AGCoM

 

La giurisdizione sulle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni appartiene, di regola, al giudice ordinario, salvo che sia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando si tratti di determinare l’an o il quantum (ad esempio, per maggiorazioni) della sanzione: così, al giudice amministrativo devono essere attribuiti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ex art. 33, comma 1, legge 10 ottobre 1990, n. 287) qualora sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica, adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti, bensì da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione; al contrario, se non è contestato il provvedimento irrogativo di sanzioni ma, piuttosto, il diritto a riscuoterle tramite la procedura di riscossione, l’amministrazione è convenuta in giudizio al pari di qualsiasi privato cittadino e la tutela giudiziaria va esercitata nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario (Sez. U., n. 08116/2017, Di Iasi, Rv. 643555-01).

CAPITOLO XLII I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.

(DI GIOVANNI FANTICINI)

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