la legittimazione processuale nell’impugnazione dell’ordinanza – ingiunzione del prefetto.

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In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, la legittimazione passiva compete unicamente all’Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero al Prefetto. Di talché è inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, così come non si costituisce validamente il contraddittorio se l’eventuale ricorso sia notificato solo al Comune (ex multis: Cass. civ. Sez. II, Ord., 26-09-2018, n. 22885, secondo cui: “In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), come precedentemente richiamato dall’art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente l’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicchè è inammissibile l’impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso”).

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