La lotteria della sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale in materia di sanzioni.

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La lotteria della sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale in materia di sanzioni.

Quanto sarà divertente, per gli avvocati, giocare sui termini dopo la conversione in Legge del D.L. 18/2020, lo si può solo immaginare.

Dunque, proviamo a ricapitolare:

eravamo rimasti al fatto che il termine per la presentazione di ricorsi giurisdizionali – a norma dell’articolo 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (modificato dall’art. 36 del D.L 23/2020)-  è sospeso dal 9 marzo 2020, al 11 maggio 2020. Come dice la norma: è sospeso il decorso dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (comprese procedure esecutive e gravami); l’affermazione è forte in quanto la norma richiama una formula di latitudine molto estesa: sono sospesi “in genere, tutti i termini procedurali”.

La conversione in Legge del menzionato D.L.18 non incide sulla norma sopra riportata; ne dovrebbe conseguire che, al pari di ogni altra azione giudiziaria proponibile entro termini di decadenza o prescrizione, anche per l’impugnativa dei verbali del Codice della Strada, delle Ordinanze – Ingiunzioni, e delle cartelle esattoriali spiccate per la riscossione coattiva delle somme considerate dai predetti atti, la partita giudiziaria riprenderà dal 12 maggio.

Quindi, (al netto delle pratiche inerenti i residenti nei comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’, per le quali la decorrenza della sospensione si computa dal 22 febbraio 2020), i conteggi per la verifica della tempestività o tardività di un ricorso si concentreranno sulla corretta somma tra il termine di decadenza e il tempo per il quale opera la sospensione.

Fin qui, tutto facile (insomma, manco tanto vero!).

Poi la conversione in Legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, inserendo un comma 1 bis nell’art. 102, riesce a complicare il quadro poiché, nel riferire il rinvio del termine di sospensione di tante oscure vicende procedimentali al 15 maggio 2020, cita anche “… svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”, in relazione a “processi verbali”.

Cosa voleva dire il Legislatore, forse riusciamo anche ad immaginarlo. Cosa ha detto, in maniera pedestre, lo leggiamo.

Immaginiamo che per “processi verbali” si volesse riferire ai verbali del Codice della Strada (gli unici impugnabili direttamente in sede giurisdizionali), sebbene manchi, nella norma, un qualunque straccio di riferimento normativo.

Da qui, pertanto, immaginiamo anche che –per i soli ricorsi di cui all’art. 7 del D.Lgs 150/2011- in deroga (per specialità) alle previsioni dell’art. 83 sopra citato, la sospensione del termine di 30 giorni per proporre ricorso va dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Se questa ricostruzione è vera, in maniera del tutto improvvida, si allargano le maglie temporali per proporre ricorso contro i verbali, risalendo fino a quelli notificati (calcolando a ritroso) alla date del 24 gennaio 2020 (guadagnando inoltre anche altri giorni oltre il 12 maggio 2020).

Resta fuori da questo conto, l’altro corno delle sanzioni che non hanno forma di “processi verbali”.

A parere di chi scrive, non potendo forzare oltre misure l’immaginazione sulle intenzioni del Legislatore, per impugnare:

  • con ricorso, a norma dell’art.6, le ordinanze ingiunzioni;
  • con ricorso recuperatorio (rito D.Lgs 150/2011) le cartelle esattoriali;
  • con citazione (ex art. 615) le cartelle esattoriali;

le sospensioni restano ancorata alle previsioni dell’art. 83 del D.L. 18/2020.

Ovviamente, come capita ordinariamente in Italia, ognuno farà come meglio gli resterà comodo…. poi ci sarà da vedere come interpreterà questa faccenda il Ministero dell’interno.

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