La mancata indicazione costi della manodopera e di costi di sicurezza aziendali determina l’esclusione dalla gara anche in caso di impossibilità di inserire i dati nei campi della piattaforma telematica. No soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità-

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Con delibera n.15 del 14 gennaio 2025 l’Autorità nazionale anticorruzione, in risposta ad un parere precontenzioso, ha specificato che: La mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Tale sanzione si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico”.

Secondo la società istante il provvedimento di esclusione sarebbe stato  illegittimo in quanto “i campi della piattaforma di gara, impostati dalla Stazione appaltante e messi a disposizione degli operatori economici, non consentivano invece di inserire i dati relativi ai costi della sicurezza e della manodopera. A questo aggiungasi che la Stazione Appaltante non metteva neanche a disposizione alcun modello di offerta economica recante l’indicazione di campi nei quali indicare i costi della sicurezza e della manodopera e neppure un campo dove inserire dichiarazioni libere» e che, in ogni caso, la Stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il soccorso istruttorio in considerazione del fatto che la giurisprudenza ammetterebbe una deroga al principio dell’espulsione automatica dalla gara nel caso di materiale impossibilità” per l’offerente di procedere all’indicazione separata, nell’ambito della propria offerta”;

L’ANAC ha rilevato  che “la legge di gara era molto esplicita e chiara nel prevedere che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dovevano essere indicati nell’offerta economica a pena di esclusione e che il soccorso istruttorio non era previsto per l’offerta economica e rilevato che nessuna di tali prescrizioni è contrastante con le disposizioni normative di riferimento in materia.”

Secondo l’ANAC “la Stazione appaltante, a conoscenza del fatto che il campo relativo all’Offerta Economica della RDO sulla piattaforma MePA non consentiva l’inserimento dei campi relativi ai costi degli oneri della sicurezza e della manodopera, avrebbe potuto fornire indicazioni negli atti di gara , ma tale mancanza non può essere qualificata al pari di un vizio di forma che determini la illegittimità della procedura di gara, dato che ai concorrenti è sempre consentito ricorrere allo strumento della richiesta di chiarimenti per superare dubbi e/o incertezze sull’interpretazione delle prescrizioni contenute nel bando/disciplinare/capitolato di gara. La società istanze quindi proprio per scongiurare il rischio dell’espulsione dalla gara, avrebbe potuto attivarsi chiedendo, appunto, chiarimenti alla Stazione appaltante”.

L’ANAC ha evidenziato “che ogni scelta effettuata o azione compiuta dai concorrenti all’interno di ogni fase procedurale non può che imputarsi alla responsabilità degli stessi secondo il noto principio

dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e

possibili errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione poiché alle imprese che partecipano alle gare di appalto viene richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara; nelle gare telematiche, il concorrente è a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, pertanto eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati; tutto ciò perché il concorrente è chiamato ad attuare un comportamento che possa consentire all’Amministrazione di poter valutare l’affidabilità e la serietà nonché la correttezza del comportamento del concorrente stesso (in tal senso v., da ultimo, Consiglio di Stato, V, 12 marzo 2024, n. 2372)”

Parere di Precontenzioso n. 15 del 14 gennaio 2025

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