La manovrina della piccole “marchette” per la politica locale.

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Con il nomignolo “manovrina”, viene tramandato il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 -convertito (con modifiche) con Legge L. 21 giugno 2017, n. 96- recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

In questi giorni leggo nutriti commenti, interessati ad aspetti pur interessanti e vedo poche voci sollevarsi contro l’Articolo 22, comma 4 della predetta norma che disciplina gli “ Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive regionali e locali”.

Cosa è successo di nuovo?

Ebbene, l’articolo 22, comma 4, consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazione a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione (fatto salvo il rimborso spese) di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L’esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale l’interessato svolga la carica elettiva. La disposizione in esame reca dunque una specifica deroga alla disciplina generale che vieta la remunerazione di incarichi di qualsiasi tipo conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica esclusivamente ai titolari di cariche elettive di “Regioni” (quindi presidenti e componenti dei Consigli regionali) ed “enti locali” (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali, titolari di cariche elettive di forme associative di Comuni) e non anche ai titolari di cariche elettive nazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo), per i quali permane il divieto di remunerazione. Inoltre, la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente “quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali”.

Nel testo originario del decreto-legge, era inoltre previsto che in caso di carica elettiva comunale, l’ambito territoriale in cui operi la pubblica amministrazione dovesse essere diverso da quello della Provincia (o Città metropolitana) in cui sia il Comune considerato. Tale previsione è stata espunta nel corso dell’iter di conversione presso la Camera dei deputati.

La mia personale sensazione è che il parlamento abbia voluto accordare una “mancia” ai politici locali che languivano per il fatto di non poter ricevere incarichi professionali a causa del loro (poco remunerato?) impegno politico. Così la “mancia” strappa via –ma solo per i politici- un importante norma a presidio del conflitto d’interessi.

Nulla di grave: un poco alla volta, torneremo ai meravigliosi anni ottanta!

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