L’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione, nonché il logo ed i recapiti dell’agenzia stessa, integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità?
Per la Commissione Regionale del Veneto, “la vetrina deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro mera descrizione; ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell’appellato, non vale ad integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro numero globale, affissi su di un supporto di tre metri quadrati”.
Quanto alla prima questione, va preliminarmente sottolineato che l’equiparazione operata dal giudice di merito tra l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili in vendita o in locazione e l’esposizione di merce nei locali di un negozio di commercio al dettaglio, ancorché suggestiva, è in realtà fuorviante e non può essere condivisa, perché nel caso del dettagliante ciò che viene esposto è il bene offerto in vendita, mentre nel caso in esame ciò che viene esposto non è il bene offerto in vendita, ma una descrizione di tale bene.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 507/93 il presupposto dell’imposta di pubblicità è costituito dalla “diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile”. Inoltre, “Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
La Corte di Cassazione sez, Tributaria, invece,
con la sentenza 16 ottobre 2014 n. 21966, ha precisato che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di promuovere la domanda del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell’affare), e quindi, pubblicizzando gli immobili, è evidente che l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare (anche senza l’adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia; e ciò anche a prescindere dalia presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell’agenzia, in quanto la promozione dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata all’agenzia.
I cartelli descrittivi degli immobili offerti in vendita o locazione (normalmente comprendenti indicazioni su ubicazione, dimensioni, corrispettivo richiesto, nonché una o più fotografie dell’immobile medesimo) sono da considerarsi “mezzi pubblicitari” per i quali l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità opera purché essi non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, o avvisi al pubblico”, per i quali l’esenzione opera purché essi non superino, ciascuno individualmente, la superficie di mezzo metro quadrato?
nella nozione di avvisi al pubblico devono comprendersi messaggi esclusivamente informativi in ordine all’attività esercitata nei locali (per esempio, avvisi sugli orari di apertura e chiusura, sulla presenza di un parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, o anche, nel caso di esposizione di merce in vetrina, i cartelli che ne indicano il prezzo o le caratteristiche); deve cioè trattarsi di avvisi aventi non una funzione pubblicitaria, vale a dire di promozione del bene o del servizio offerto, ma la funzione di fornire agli interessati le informazioni necessarie per fruire agevolmente dell’attività esercitata nei locali.
I cartelli contenenti la descrizione degli immobili intermediati dall’agenzia immobiliare non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico”, perché essi hanno una evidente funzione promozionale, ossia la funzione attirare verso un immobile determinato l’attenzione di chi abbia interesse ad acquistare o prendere in locazione un immobile.
I cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l’immagine fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno quindi considerati mezzi pubblicitari, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire, pubblicizzano) gli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire, pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione; agenzia che, quindi, gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli in esame anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio logo e dei propri recapiti.