La natura giuridica della revoca della patente ex art. 120 CdS

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L’art. 219, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) nell’assegnare al Prefetto il potere di revoca della patente nelle ipotesi previste dal procedente art. 120, comma 1, non indica espressamente l’organo territorialmente competente. Nei casi di condanna penale per reato ostativo alla titolarità dell’abilitazione alla guida trova, quindi, applicazione in via analogica il criterio che collega la competenza dell’ organo di amministrazione chiamato a provvedere al luogo della commessa violazione nei casi in cui la revoca della patente costituisce sanzione accessoria. Con queste parole, il Consiglio di Stato (Sez. III, Sent., 03-08-2015, n. 3791) ha confermato la sentenza del TAR Lombardia e sottolineato come  la misura della revoca della patente operi su un piano strettamente amministrativo e, si ripete, con riguardo al possesso dei requisiti soggettivi cui resta condizionato il rilascio del titolo autorizzatorio. “Esula, quindi, dal provvedimento in questione – che trova la sua ratio nell’individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto cui è rilasciata la patente di guida – ogni funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione dell’illecito penale. Non a caso la disposizione fa parte del codice della strada. Si versa, invero, a fronte di effetti riflessi della condanna penale in settori ordinamentali diversi da quello cui è affidata la funzione repressiva degli illeciti di maggiore gravità con le misure afflittive al riguardo previste. Detti effetti riflessi, a titolo di esemplificazione, si verificano in tema di responsabilità disciplinare di soggetti in rapporto di pubblico impiego o appartenenti ad ordini professionali, nel cui ambito il fatto accertato come reato è a sua volte fonte di misure sanzionatorie secondo i codici di disciplina dell’ ente o dell’ organizzazione di appartenenza di chi ha subito la condanna in sede penale. Inoltre, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, condanne per reati ivi individuati impediscono di assumere la qualità di contraente con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico. Ancora tutta la materia del rilascio delle autorizzazioni di polizia è improntata al principio dell’assenza di mende per specifici reati, sia al momento del rilascio del titolo che in costanza di esso (cfr. art. 11 del t.u. n. 773 del 1931″).

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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