La natura giuridica delle sanzioni amministrative.

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Il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 22/11/2017, n. 5420) ci ricorda la distinzione sostanziale tra sanzioni amministrative in senso stretto e sanzioni amministrative in senso ampio, allineandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.

“Si registra nell’ambito delle misure amministrative ad effetti limitativi della sfera giuridica, una netta cesura (non solo tipologica ma finanche) sistematica tra sanzione in senso stretto e sanzione in senso lato. La sanzione in senso stretto, ovvero la sanzione pecuniaria disciplinata dalla L. n. 689 del 1981 (Depenalizzazione), costituisce la reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell’esercizio di un potere punitivo avente ad oggetto condotte, come avviene quando decide il Giudice Penale. Le residue sanzioni (senso lato), alle quali si riconducono tradizionalmente le sanzioni ripristinatorie ed interdittive (ove non meramente accessorie alle sanzioni amministrative), costituiscono una manifestazione tipica di potere amministrativo autoritativo, in relazione al quale il cittadino versa in una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo”.

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