La necessità di salvare la vita al proprio cane non opera come legittima esimente.

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Magari il mondo animalista insorgerà contro questa pronuncia, ma, secondo Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 01/03/2018, n. 4834, va cassata la sentenza di merito che, a seguito dell’irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l’eccesso di velocità, aveva ritenuto applicabile l’esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale.

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, in tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4, L. n. 689/1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre – in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 c.p. – che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale.

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