La normativa A.T.P. ( Accord Transport Perissable) è il risultato di un accordo europeo che impone le regole per la costruzione e l’allestimento dei veicoli isotermici per i trasporti a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati al consumo umano.
Questo accordo è stato sottoscritto da alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, nel 1970 a Ginevra ed è importante per garantire la sicurezza alimentare ed il rispetto della catena del freddo durante il trasporto (1).
La normativa ATP (2) stabilisce 3 principi fondamentali:
- Il tipo di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le relative temperature di trasporto.
- Le classi dei veicoli adibiti al trasporto isotermico
- Le caratteristiche costruttive e gli allestimenti dei veicoli isotermici
I prodotti deperibili destinati all’alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P. sono:
- latte alimentare e suoi derivati (burro,ricotta, fromaggi freschi ecc…)
- carni fresche e congelate (incluse frattaglie, pollame, selvaggina ecc…)
- prodotti ittici freschi (inclusi i no molluschi)
- tutti gli alimenti congelati e surgelati (gelati, succhi di frutta ecc…).
Per quanto riguarda i veicoli, la normativa ATP prevede quattro tipi di mezzi di trasporto:
- Mezzo di trasporto ISOTERMICO
- Mezzo di trasporto FRIGORIFERO
- Mezzo di trasporto REFRIGERANTE
- Mezzo di trasporto CALORIFERO
Classi ATP fondamentali:
- IN: struttura isotermica normale non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K compreso fra 0,4 e 0,7); IR: struttura isotermica rinforzata non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K minore di 0,4)
- FNA: struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
- FNAX: struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
- FRA: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
- FRAX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
- FRB: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -10°C (prodotti alimentari congelati);
- FRBX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -10°C (prodotti alimentari congelati);
- FRC: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -20°C (prodotti alimentari surgelati);
- FRCX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -20°C (prodotti alimentari surgelati).
L’attestazione Atp dei veicoli refrigerati per il trasporto alimenti deperibili è obbligatoria. Riporta informazioni che identificano il mezzo come: marca, tipo, numero di telaio, targa, estremi del verbale di isotermia, numero di verbale del gruppo frigorifero, classificazione Atp del mezzo e scadenza del certificato ATP. L’ Atp sui furgoni isotermici ha una validità di 6 anni dalla data di primo rilascio e può essere rinnovata per un massimo di tre volte, i successivi rinnovi hanno validità per tre anni. L’attestazione totale di un certificato è quindi di 15 anni ma con alcune eccezioni. Dopo 12 anni i furgoni frigo di classe FRC e RRC (-20°C) vengono declassati a livello FNA (0°C). Per mantenere lo standard originale bisogna effettuare il rinnovo dell’attestazione ATP. Ai lati dei rimorchi frigo o delle casse va apposto un adesivo con il quale viene indicata la classe di appartenenza e il mese e l’anno di scadenza.
Le sanzioni previste in caso di violazione alla normativa ATP sono riportante nel D. Lgs 285/92 (nuovo codice della strada) e sono:
- Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:
Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:
Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.
(sanzione amministrativa)da € 33,60a € 137,55
a seguito di tale sanzione l’utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l’originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:
Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:
Mancanza del documento da presentare.
(sanzione amministrativa)da € 343,35a € 1376,55
- Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida
Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:
Mancanza revisione veicolo.
(sanzione amministrativa)da € 137,55a € 550,25
Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all’avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.
- Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.
Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:
Circolazione abusiva.
(sanzione amministrativa)da € 1624,45a € 6506,85
- Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.
Art.72 comma 9 del Codice della Strada:
Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.
(sanzione amministrativa)da € 71,00a € 286,00
- L’A.T.P. (Accord Transports Perissable) è un accordo internazionale siglato a Ginevra il1 Settembre 1970 a cura della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECEE/ONU); è entrato in vigore il 21 Novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e Unione Svizzera).
- Con la legge n. 264 del 2 Maggio 1977, il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivo l’accordo A.T.P. varandone il regolamento d’applicazione con DPR 29 Maggio 1979 n. 404.
N.B.
L’ Attestazione A.T.P. è di esclusiva del Ministero dei Trasporti è non sostituisce la DIA introdotta dal c.d. “pacchetto igiene” (reg. CEE 852/2006) e comunque Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzi di trasporto igienicamente idonei e tali da assicurare una corretta prassi igienica. Ciò ovviamente in relazione al genere delle sostanze trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali, protocollo H.A.C.C.P.