LA NORMATIVA ATP PER IL TRASPORTO DI DERRATE ALIMENTARI DEPERIBILI

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La normativa A.T.P. ( Accord Transport Perissable) è il risultato di un accordo europeo che impone le regole per la costruzione e l’allestimento dei veicoli isotermici per i trasporti a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati al consumo umano.

Questo accordo è stato sottoscritto da alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, nel 1970 a Ginevra ed è importante per garantire la sicurezza alimentare ed il rispetto della catena del freddo durante il trasporto (1).

La normativa ATP (2) stabilisce 3 principi fondamentali:

  1. Il tipo di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le relative temperature di trasporto.
  2. Le classi dei veicoli adibiti al trasporto isotermico
  3. Le caratteristiche costruttive e gli allestimenti dei veicoli isotermici

I prodotti deperibili destinati all’alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P. sono:

  • latte alimentare e suoi derivati (burro,ricotta, fromaggi freschi ecc…)
  • carni fresche e congelate (incluse frattaglie, pollame, selvaggina ecc…)
  • prodotti ittici freschi (inclusi i no molluschi)
  • tutti gli alimenti congelati e surgelati (gelati, succhi di frutta ecc…).

Per quanto riguarda i veicoli, la normativa ATP prevede quattro tipi di mezzi di trasporto:

  • Mezzo di trasporto ISOTERMICO
  • Mezzo di trasporto FRIGORIFERO
  • Mezzo di trasporto REFRIGERANTE
  • Mezzo di trasporto CALORIFERO

Classi ATP fondamentali:

  • IN: struttura isotermica normale non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K compreso fra 0,4 e 0,7); IR: struttura isotermica rinforzata non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K minore di 0,4)
  • FNA: struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
  • FNAX: struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
  • FRA: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
  • FRAX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
  • FRB: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -10°C (prodotti alimentari congelati);
  • FRBX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -10°C (prodotti alimentari congelati);
  • FRC: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -20°C (prodotti alimentari surgelati);
  • FRCX: struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma, per il raggiungimento di una temperatura minima di -20°C (prodotti alimentari surgelati).

L’attestazione Atp dei veicoli refrigerati per il trasporto alimenti deperibili è obbligatoria. Riporta informazioni che identificano il mezzo come: marca, tipo, numero di telaio, targa, estremi del verbale di isotermia, numero di verbale del gruppo frigorifero, classificazione Atp del mezzo e scadenza del certificato ATP. L’ Atp sui furgoni isotermici ha una validità di 6 anni dalla data di primo rilascio e può essere rinnovata per un massimo di  tre volte, i successivi rinnovi hanno validità per tre anni. L’attestazione totale di un certificato è quindi di 15 anni ma con alcune eccezioni. Dopo 12 anni i furgoni frigo di classe FRC e RRC (-20°C) vengono declassati a livello FNA (0°C). Per mantenere lo standard originale bisogna effettuare il rinnovo dell’attestazione ATP. Ai lati dei rimorchi frigo o delle casse va apposto un adesivo con il quale viene indicata la classe di appartenenza e il mese e l’anno di scadenza.

Le sanzioni previste in caso di violazione alla normativa ATP sono riportante nel D. Lgs 285/92 (nuovo codice  della strada) e sono:

  • Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:

Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

(sanzione amministrativa)da € 33,60a € 137,55

a seguito di tale sanzione l’utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l’originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:

Mancanza del documento da presentare.

(sanzione amministrativa)da € 343,35a € 1376,55

  • Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:

Mancanza revisione veicolo.

(sanzione amministrativa)da € 137,55a € 550,25

Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all’avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.

  • Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:

Circolazione abusiva.

(sanzione amministrativa)da € 1624,45a € 6506,85

  • Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada:

Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.

(sanzione amministrativa)da € 71,00a € 286,00

  1. L’A.T.P. (Accord Transports Perissable) è un accordo internazionale siglato a Ginevra il1 Settembre 1970 a cura della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECEE/ONU); è entrato in vigore il 21 Novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e Unione Svizzera).
  2. Con la legge n. 264 del 2 Maggio 1977, il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivo l’accordo A.T.P. varandone il regolamento d’applicazione con DPR 29 Maggio 1979 n. 404.

N.B.

L’ Attestazione A.T.P. è di esclusiva del Ministero dei Trasporti è non sostituisce  la DIA  introdotta dal c.d. “pacchetto igiene” (reg. CEE 852/2006)  e comunque Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzi di trasporto igienicamente idonei e tali da assicurare una corretta prassi igienica. Ciò ovviamente in relazione al genere delle sostanze trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali, protocollo H.A.C.C.P.

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