La notifica presso la residenza può andare a discapito della P.A. solo se l’intestatario del veicolo nel cambiarla abbia tenuto una condotta incolpevole – Cassazione Civile, Sez. III, n. 35882 del 6 dicembre 2022.

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Circolazione stradale – Notificazione – Aggiornamento pubblici registri.

Al fine di consentire l’effittiva notificazione delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione, il Codice della Strada prevede un sistema normativo complesso in grado di punire le condotte poste in essere dai trasgressori e/o proprietari dei veicoli a motore anche in caso di trasferimento di residenza degli stessi, ovvero di alienazione dei beni mobili registrati.

In effetti, nel disciplinare la notificazione delle violazioni, l’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che tutte le volte in cui non sia possibile procedera alla contestazione immediata il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione stessa, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 (proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, obbligato in solido con l’autore della violazione, etc.), quale risulta dall’interrogazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico, alla data dell’accertamento.

Inoltre, l’art. 94, comma 2, dello stesso Codice statuisce, altresì, che in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti procede all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Del resto, in esecuzione del predetto ultimo articolo, anche il Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, prevede all’art. 247, degli automatismi da attuarsi in tempi rapidi (tre giorni) tra gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e quelli del P.R.A., circa la comunicazione dei dati d’identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario del veicolo. Inoltre, lo stesso comma 3, dell’art. 247, assume che, l’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati dalle Anagrafi Comunali, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i Comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

Tuttavia, nonostante la vigenza del descritto quadro normativo di riferimento, nella realtà accade, sempre più spesso, che i Comandi di Polizia Municipale si vedono restituire gli atti giudiziari spediti agli indirizzi di residenza emersi in sede d’interrogazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e/o del P.R.A., per intervenuto cambio d’indirizzo verificatosi nelle more dell’iter sanzionatorio, ovvero addirittura prima del fatto oggetto di contravvenzione, a cui però non è seguito il tempestivo aggiornamento delle banche dati.

In detta ultima ipotesi, per far salva la notificazione senza incappare in colpevoli preclusioni e/o nullità di natura procedurale, risulta fondamentale verificare se la mancata variazione dei dati anagrafici nei pubblici registri sia un’inadempienza imputabile ad un comportamento tenuto della Pubblica Amministrazione o dal cittadino.

Benvero, le norme sin qui analizzate presuppongono un onere generale a carico dell’intestatrio del veicolo che chiede un cambio di residenza o di sede legale direttamente all’ufficio Anagrafico Comunale, facendo poi scattare quegli automatismi per il corretto aggiormanento dei dati da parte della Direzione generale della Motorizzazione e degli uffici provinciali del P.R.A. a cui vengono inoltrate le informazioni assunte dal Comune in sede di cambio di residenza.

Sul punto, al fine di correggere un uso distorto di detto onere, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come alcun pregiudizio debba derivare al cittadino diligente nelle ipotesi in cui l’inosservanza e/o disfunzioni della richiamata procedura siano ascrivibili alla stessa Pubblica Amministrazione procedente.

In effetti, con la significativa pronuncia n. 35882 del 06 dicembre 2022, gli Ermellini hanno affermato che: «in tema di violazioni del Codice della Strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale». A tale regula iuris – la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal Giudice della nomofilachia (Cass., SS. UU, n. 24851 del 09.12.2010), circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamento delle banche dati deputate a consentire l’identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento – va data espressa continuità, mentre errata appare la tesi, sulla sufficienza della mera dichiarazione all’Anagrafe Comunale del trasferimento di residenza senza ulteriori specificazioni, risolvendosi tale ragionamento in una sostanziale interpretatio abrogans del citato art. 247 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, chiaro nell’imporre anche l’indicazione dei dati d’identificazione dei veicoli per il quale deve avvenire poi l’annotazione presso i registri automobilistici.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, la presunzione posta dall’art. 201, comma 3, del Codice della Strada, di validità della notifica del verbale di accertamento effettuata «alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’Archivio Nazionale dei Veicoli o dal P.R.A.» non è assoluta, è va ricercata nel comportamento tenuto dalla P.A. in sede di aggiornamento dei pubblici registri automobilistici, potendo derivare da condotte (anomalie, dimenticanze, ritardi, mancanza di una corretta assunzione delle informazioni che devono richiedersi al cittadino dichiarante, etc.) della stessa amministrazione procedente che impediscono di fatto un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati, atteso che a mente dell’art. 247, comma 3, del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, la comunicazione al P.R.A./M.C.T.C. del cambio di residenza, ove dichiarato dal privato all’Anagrafe, va effettuata d’ufficio dall’investito sportello Comunale, con conseguente nullità della notificazione del verbale di contravvenzione stradale e relativa estinzione dell’obbligo di pagamento delle somme in esso contenute da parte del cittadino incolpevole.

 

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5 Commenti

  1. Uomo dalla elevata professionalità… ragazzo dai reali valori della vita!! Mi congratulo con te per la tua serietà!!

  2. Bravissimo, Pietro Merola
    I suoi articoli sono molto utili ed esaustivi.
    Un riferimento validissimo per gli addetti ai lavori.
    Grazie

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