La nullità dei verbali per “eccesso di delega ai privati”.

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Riprendendo, per singoli passi, la direttiva “Minniti”, proponiamo alcuni spunti di riflessione.

Lo spunto di riflessione che rispecchia il titolo di questo breve contributo lo estraiamo da pagina 8, dell’allegato 1, alla menzionata direttiva.

Qui si afferma: l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale…ricade tra le attività di cui all’art. 11 coma 1, lett.a), C.d.S., e pertanto, costituendo servizio di polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti”.

Nulla di nuovo, ci mancherebbe! Solo che è stentoreo il tono, che parla di nullità. Resta da capire, quindi, quale sia il limite di intromissione che il privato può avere nelle fasi di accertamento delle violazioni con misuratori di velocità.

Per capire il limite in parola, si legga con attenzione, il punto 5.2 del menzionato allegato, rubricato alla voce: “attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all’accertamento”.

Unico viatico per non incorrere nell’ “eccesso di delega” è il rispetto puntuale di questo capo dell’allegato.

stralcio direttiva autovelox

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