LA NUOVA DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA

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Il legislatore nel 2018, cercando di frenare il fenomeno dell’esterovestizione, emanò il decreto-legge 113/2018 convertito in  legge d 1º dicembre 2018, n. 132 cosiddetto Decreto sicurezza che all’art 29 bis aveva introdotto importanti modifiche agli articoli 93, 132 e 196 del codice della strada,, in particolare  il Legislatore intervenne sull’articolo 93 del D.Lgs 285/92 per sanzionare i residenti in Italia da oltre 60 giorni trovati alla guida di veicoli immatricolati all’estero, che non aveva provveduto a  reimmatricolare la vettura in Italia entro il tempo limite, al fine di stroncare il cattivo andazzo di utilizzare una targa straniera per assicurarsi vantaggi fiscali non dovuti (non pagando, ad esempio, il bollo auto) e sfuggire al caro assicurazioni, prevedendo comunque delle deroghe per i veicoli presi a noleggio o in leasing presso operatori UE/SEE non aventi una sede secondaria o effettiva in Italia, e anche per i dipendenti o collaboratori di aziende UE/SEE alla guida di vetture in comodato, deroghe che poi furono ampliate con l’introduzione del comma 1-quinquies all’articolo 93, aggiunto in sede di conversione del  decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ad opera della legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nonostante i predetti  interventi hanno ridotto notevolmente la pratica dell’ estero-vestizione dei veicoli, da subito è stato evidente che vi erano molte falle nelle nuove disposizioni introdotte, a cui si è cercato di porvi rimedio con disposizioni Ministeriali che sono state  impartite agli organi di polizia stradale, e  che le nuove disposizioni erano palesemente illegittime rispetto al diritto comunitario relativo alla libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché all’applicazione delle deroghe che consentono ai residenti in Italia la guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte del territorio doganale, secondo il codice doganale europeo.

Così il nostro legislatore  spinto a porre rimedio alle criticità emerse e segnalate, e preso atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 dicembre 2021, nella Causa C-274/20, ma soprattutto  dovendo rispettare gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea vedasi il caso ARES (2019) 4793003, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero dopo circa tre anni dall’ultima modifica del codice della strada avvenuta con l’art. 29 bis dl decreto-legge 113/2018 convertito in  legge d 1º dicembre 2018, n. 132,  ha nuovamente messo mano al Codice della Strada, emanando la legge n. 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022 e vigente dal 1° febbraio, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, il cui articolo 2 interviene con alcune modifiche sulla disciplina che regola la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero, cancellando di fatto la riforma del 2018 introdotta con i decreti Sicurezza.

Con questa ulteriore modifica, oltre all’abrogazione dall’articolo 93 i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono stati aggiunti nel codice della strada l’articolo 93-bis e il comma 4-ter nell’articolo 94; mentre l’articolo 132 viene completamente sostituito, così come l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 196, quest’ultimo per adeguare al nuovo assetto normativo la responsabilità solidale dei conducenti dei veicoli immatricolati all’estero.

Si rimanda alla lettura della modifiche del Codice della Strada previsti all’articolo 2 della legge n. 238 del 23 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta.

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