la pergotenda rientra nella fattispecie di edilizia libera. ma non solo deve chiamarsi pergotenda, ne deve avere anche le caratteristiche.

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Il TAR Marche con sentenza n. 46/2020 ha evidenziato le caratteristiche salienti affinchè una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) ed è volta a soddisfare esigenze non precarie sia definibile pergotenda e quindi rientrando  nella fattispecie di edilizia libera pur essendo installata  in modo permanente;

Per configurare una pergotenda, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e di prospetto dell’edificio (Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n.5737).
Va altresì esclusa la connotazione di pergotenda quando la copertura e/o la chiusura perimetrale
presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, anche per una limitata porzione; in tal caso, pur non potendosi parlare di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o
superficie, il titolo edilizio deve ritenersi comunque necessario (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2
luglio 2018, n. 646)

Tar Marche sentenza 46-2020

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