la piscina non sempre è una pertinenza e quindi soggetta alla sola SCIA.

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Perchè possa qualificarsi come  pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del D.P.R. N.380/2001 (Testo Unico Edilizia) le piscine devono essere  di piccole dimensioni, e destinate  ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso e/o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico  e sono  qualificate come pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001  Le dimensioni devono rimanere nel limiti delle pertinenze  del 20% cosi come previsto  dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001, ai sensi del quale le pertinenze urbanistiche, per non essere considerati interventi di nuova costruzione, non devono avere una volumetria superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
 AL CONTRARIO le piscine di rilevanti dimensioni non possono essere considerate come pertinenze urbanistiche, ma vanno qualificate come interventi di nuova costruzione, atteso chè il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello civilistico ex art. 817 C.C., che si limita ad indicare la destinazione “in modo durevole a servizio o a ornamento di
un’altra cosa”, in quanto la pertinenza urbanistica è configurabile soltanto se non comporta alcun maggiore carico urbanistico, mentre le piscine hanno un’autonoma funzione non necessariamente complementare rispetto all’edificio principale, dal momento che tale orientamento giurisprudenziale si applica esclusivamente alle piscine di grandi dimensioni.
vedi la sentenza TAR BASILICATA
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