Per la seconda volta e pubblicamente esprimo o cerco di esprimere il mio pensiero sulla possibilità della riforma della legge quadro sulla polizia municipale.
Anche correndo il rischio di essere criticato e non è la prima volta!
Preliminarmente vorrei dare una nota di lettura della legge 65/1986 che è ancora in vigore.
Si tratta ovviamente di una nota di lettura personale che è aderente al momento storico in cui è stata emanata la legge ed è aderente al dato testuale.
Nel 1986 il legislatore con l’intento di scrivere una legge quadro sulla funzione di polizia locale attribuita ai comuni e alle province, apre un varco sulla possibilità di organizzare un corpo di Polizia Municipale.
Il legislatore traccia poi una differenza tra la funzione attribuita ai comuni e i servizi che i comuni possono organizzare ; di questo servizio poi indica la possibilità, che al raggiungimento di un contingente numerico, possa essere strutturato un corpo con un comandante e con una gerarchica.
Nel descrivere e nell’attribuire poi i compiti e i poteri agli appartenenti alla polizia locale il legislatore dice in prima istanza che la polizia locale svolge i compiti istituzionali intendendo pertanto quelle che sono le necessità dell’esercizio del potere di vigilanza demandato ai Comuni nell’ambito delle loro attività amministrative.
Successivamente poi legislatore scrive che alla polizia locale sono demandati i compiti previsti dalla legge. Traccia così una riserva di legge non con la quale lascia aperta una porta future previsioni.
Art. 3. – Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorita’.
Scrive poi il legislatore che agli appartenenti alla polizia locale sono ANCHE attribuiti compiti di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
…….
Ora, come in genere avviene nel campo del diritto, alla lettura di una norma può essere data una interpretazione testuale ed una interpretazione estensiva.
La seconda interpretazione vuole che i corpi di Polizia Locale delle città più importanti si siano organizzati come dei veri e propri colpi di Polizia dello Stato tracciando una figura quasi parallela ed antagonista a queste ultime, che già sono, per loro incolpevoli vicende storiche attanagliate da duplicazioni e sovrapposizioni.
Ed è quello che è successo!
Il dato rimanente è quello della interpretazione testuale della norma.
Ma norma attribuisce la funzione di Polizia Locale al comune nel senso che l’ente locale può svolgere una attività di vigilanza anche repressiva applicando le misure sanzionatorie.
Via poi da ricordare che il contesto storico del 1986 è quello conseguente al DPR 616 del 1977 che già incominciava a distribuire le funzioni amministrative dal potere centrale agli organi e agli enti territoriali.
Ed è proprio in questa cornice istituzionale e nei sentimenti di questa vicenda politico-normativa che risiede la opportunità da parte del legislatore di chiamare la funzione e attività amministrativa di vigilanza come polizia locale.
Il potere di polizia storicamente, se lo rintracciamo nei testi di diritto pubblico, appartiene, e continua ad appartenere, allo stato centrale.
A ben riflettere è difficile, se non inopportuno, che questo potere di polizia venga trasferito ai enti locali e che lo stesso possa essere esercitato parimenti a quello dello Stato!
Nel momento in cui scrivo queste righe, che sento già contestabili dalla maggior parte dei colleghi, si è riunito per l’ennesima seduta la prima commissione parlamentare di discutere il disegno di legge di riforma della legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale.
I contenuti e gli esiti dei lavori della commissione dimostrano un disinteresse da parte del legislatore di porre mano e di riformare allenamento della Polizia Municipale così come richiesto dagli appartenenti alla nostra categoria.
Ancora un’altra ultima considerazione.
La riforma della Polizia Municipale è una riforma che interessa sia la funzione eniservizi in astratto ma anche e soprattutto lo status giuridico e il trattamento economico degli appartenenti a questa categoria.
Ebbene quest’ultima parte della riforma non può essere e risiedere in una legge ma troverà la sua sede naturale del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per cui si potrebbe verificare la situazione assurda che la norma attribuisca e riconosca più poteri più funzioni e più compiti agli appartenenti alla polizia municipale Ma che rimanga inalterato lo stato sul contrattuale e la retribuzione i compensi aggiuntivi a favore dei predetti lavoratori.
È per questo che mi ripeto e ripeto anche in alcune discussioni ai colleghi il seguente dilemma.
” Ma non è, che per caso, abbiamo sbagliato strategia nel perseguimento di una legittima istanza di riforma della nostra categoria?”
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