La Polizia Municipale che opera su strada provinciale…..

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Vi è ancora chi si chiede quali siano le competenze spaziali della Polizia Municipale.

E, ancora una volta, a spiegare dove possono operare gli agenti municipali è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24209, del 4 ottobre 2018. 

Il caso riguarda l’accertamento di una violazione delle disposizioni in materia di superamento dei limiti di velocità, di cui all’articolo 142, comma 8, codice della strada, effettuato da una pattuglia della Polizia Municipale, mediante l’utilizzo di apposita apparecchiatura elettronica, posizionata su una strada provinciale della Sardegna.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto precisato che gli articoli 200, codice della strada, e 383, regolamento di esecuzione c.d.s. non prescrivono che il verbale di contravvenzione debba indicare l’ubicazione dello strumento di rilevamento automatico della velocità, né debba riportare gli estremi

dell’ordinanza che ha fissato il limite di velocità nel luogo nel quale è accertata l’infrazione.

Inoltre, è da sottolineare, per quanto qui di interesse, che è stato accertato che il tratto di strada, luogo dell’accertamento, rientrava nel perimetro del centro abitato di un determinato Comune, secondo apposita delibera della Giunta Comunale, e ciò ha comportato che, ai sensi dell’articolo 12, codice della strada, gli agenti della Polizia Municipale di quel Comune erano competenti all’accertamento della violazione, in quel tratto di strada (ex plurimis, Cass, 07/03/2007, n. 5199), anche se di proprietà della Provincia, ma pur sempre rientrante nel territorio comunale di competenza.

La Polizia Municipale può, quindi, operare, senza necessità di alcuna particolare autorizzazione, anche su strade non comunali, purchè rientranti nel perimetro di competenza del Comune di appartenza….e speriamo di aver chiarito ogni dubbio al riguardo!

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