La Polizia Municipale no può arrestare qualcuno fuori dal proprio territorio di competenza….. anche se insegue l’autore del reato dal proprio territorio.

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Interessante intervento della Corte di Cassazione Penale, che, con la sentenza 21 agosto 2015, n. 35099, ribadisce le competenze di polizia giudiziaria attribuite dalla legge alla Polizia Municipale, con particolare riguardo ai poteri di arresto in flagranza di reato.

Nel caso di specie, operatori di polizia municipale di un Comune hanno effettuato l’arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto, sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza.

La difesa dell’arrestato argomenta che il provvedimento di limitazione della libertà personale, qualificabile come “arresto facoltativo”, ex art. 381 c.p.p., sarebbe stato eseguito da soggetti a ciò non legittimati, in quanto privi della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Il ricorrente addiviene a questa conclusione dopo aver constatato che la misura pre-cautelare in questione è stata applicata da appartenenti al corpo di Polizia Municipale di un Comune all’interno del territorio di altro Comune e, quindi, al di fuori dell’ambito territoriale entro cui agli operanti avrebbe potuto riconoscersi la suddetta qualifica, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 65 del 1986 e dell’art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p..

La Corte di Cassazione osserva, accogliendo la tesi difensiva, che le disposizioni di legge sul punto sono univoche nel delimitare al territorio comunale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale.

L’art. 5 citato prevede espressamente che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del cod. di proc. pen..

L’art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p. prevede:

“Sono agenti di polizia giudiziaria:…b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio”.

L’art. 4, n. 4, lett. b), L. n. 65 del 1986 dispone che..” b) le operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza“.

 La giurisprudenza ha applicato puntualmente il quadro normativo come ricostruito affermando che:

 “A norma dell’art. 57.2, lett. b), cod. proc. pen., sono agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (“quando sono in servizio”) e nello spazio (“nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (Sez. I, Sent. n. 8281 del 09/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202121).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’arresto non poteva essere convalidato proprio perché operato da soggetti non legittimati in violazione del c.d. principio di territorialità, dovendosi escludere che nel caso di specie possa ravvisarsi un’ipotesi di arresto in flagranza operato dalla Polizia Municipale di un Comune nell’inseguire un soggetto, fuori dal territorio comunale di appartenenza, subito dopo la commissione del reato perpetrato nel luogo di appartenenza degli Agenti della Polizia Municipale. L’arresto è infatti avvenuto fuori del territorio di competenza, a seguito di un servizio di appostamento, iniziato in orario precedente alla consumazione, o meglio al tentativo di consumazione, della truffa aggravata, cosi qualificato il fatto dal giudice della convalida.

 

di Marco Massavelli

 

 

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