La responsabilità del locatore del veicolo: la conferma della Cassazione

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La locatrice rimane obbligata in solido anche nel caso in cui abbia concesso in locazione il veicolo per cui è corretta l’iscrizione a ruolo nei suoi confronti ove il verbale a lei ritualmente notificato non sia stato tempestivamente impugnato: è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 19 febbraio 2019 n. 4735.

Nel caso di specie, la società di locazione veicoli non ha mai negato, esplicitamente ammettendo che il verbale di constatazione della infrazione alle norme del codice della strada le venne regolarmente notificato. In presenza di tale notificazione la società avrebbe dovuto tempestivamente impugnarlo, cosa che non è stata fatta nei termini previsti dalla legge: di conseguenza, scaduti tali termini, e ricevuta la cartella esattoriale,  la società non poteva proporre né l’opposizione ex articolo 22,  legge 24 novembre 1981 n. 689, consentita solo quando fosse mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento; né l’opposizione ex articolo 615 c.p.c., essendo questa consentita solo nel caso di iscrizione a ruolo non preceduta dalla notifica della cartella.

Per la Suprema Corte di Cassazione, quindi, non rileva neppure la circostanza che la società fosse solo il locatore del veicolo, per due ragioni: in primo luogo perché anche chi si veda notificare un verbale di contestazione manifestamente illegittimo, non per ciò solo può astenersi dall’impugnarlo; in secondo luogo perché, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per fattispecie analoga: “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1845 del 25/01/2018).

La società di locazione, dunque, è obbligata al pagamento, e di conseguenza tenuta ad impugnare il verbale tempestivamente notificatole, senza aspettare la cartella esattoriale.

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