La responsabilità penale da rovina di edificio
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell’edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo, sicché non ne risponde il conduttore dell’appartamento sito nell’edificio in disfacimento (Cass. pen. Sez. IV Sent., 29/01/2013, n. 4493). Ricordiamo anche che Cass. pen. Sez. I Sent., 10/12/2014, n. 51186 ha ritenuto che la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod.pen., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all’art. 677, comma terzo cod.pen., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677, comma primo cod.pen., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.