La Revisione della patente ex art. 128 CdS. Motivazione e gravità.

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La Revisione della patente ex art. 128 CdS. Motivazione e gravità.

L’art. 128, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), rubricato “Revisione della patente di guida”, al comma 1 prescrive che: “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente “. Il provvedimento con cui l’autorità procedente dispone la revisione della patente presenta carattere altamente discrezionale, e la relativa discrezionalità risulta parametrata all’insorgenza di “dubbi” circa il possesso, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti psicofisici e tecnici di idoneità alla conduzione del veicolo. Segnatamente, al fine dell’adozione del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida è sufficiente il riscontro, da parte dell’amministrazione procedente, di un quadro fattuale denotante condizioni di parziale o totale incertezza – al momento dell’adozione del provvedimento dispositivo della revisione – circa la persistenza, in capo al titolare di patente, dei requisiti tecnici e psicofisici di idoneità alla guida prescritti per legge. Il potere di revisione da parte dell’Autorità emanante ex art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992 – come è noto in giurisprudenza – sebbene risulti contraddistinto e caratterizzato da ampia discrezionalità, non esime tuttavia l’Amministrazione procedente dall’obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi cui ha riguardo l’art. 128 del Codice della Strada (Consiglio di Stato sez. VI, 1 settembre 2009 n. 5116; Consiglio di Stato sez. IV, n. 5682/2018, sull’obbligo di motivazione vedi anche T.A.R. Umbria – Perugia, sez. I, n. 263/2016; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, n. 977/2015; T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, n.198/2018; T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, n. 736/2017).

Nel caso trattato dal T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 17-02-2021, n. 544, il collegio ha ritenuto che la carenza di motivazione, fosse causa di annullamento del provvedimento di revisione in quanto: “una sola infrazione alle norme del codice della strada, in specie quando all’evidenza non di particolare gravità, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente; trattandosi, invero, di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, si impone una adeguata motivazione in particolare laddove la natura e le circostanze dell’infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 C.d.s”. Di conseguenza, è stato dichiarato illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione si è limitata a fare menzione dell’infrazione contestata (violazione delle distanze di sicurezza), la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non è apparsa di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (Consiglio di Stato sez. VI 1 settembre 2009 n. 5116).

 

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