La revoca della patente, di cui all’art. 222 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

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La revoca della patente, comminata dal giudice penale a norma dell’art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale e concretamente applicata, a norma dell’art. 224, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992, dall’autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.

Ne consegue che il provvedimento di “revoca” della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente) e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

Questa la vicenda giudiziaria sottesa alla massima resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, Sent, 20-05-2019, n. 13508). Il ricorrente lamentava che illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento (5.9.2014), anzichè da quella del ritiro della patente (15.12.2013), con conseguente ingiusto prolungamento del termine prima del quale egli non avrebbe potuto conseguire la nuova patente. A fronte di tale domanda, erroneamente il Tribunale di Rovereto, accogliendo l’appello, aveva disposto che la revoca della patente di guida avesse decorrenza – ai fini di computare il termine dilatorio per il conseguimento di una nuova patente – a partire dal giorno di “accertamento del fatto”. L’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”. La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale (nella specie per guida in stato di ebbrezza) comminata (a norma dell’art. 222 C.d.S.) dal Giudice penale, e concretamente applicata (a norma dell’art. 224 C.d.S., comma 2) dall’autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili. Orbene, il provvedimento di “revoca” della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente); e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato. Non vale, dunque, richiamare – al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione – l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, trattandosi di norma che non attiene all’istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non è diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti.

 

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