La revoca dell’atto amministrativo.

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Il Tar Molise (Tar Molise 29 settembre 2017, n. 327 )ha chiarito che la revoca costituisce un provvedimento amministrativo, di secondo grado, che l’Amministrazione adotta per eliminare dal mondo giuridico, sia pure con effetto ex nunc, un proprio precedente atto.

La l. n. 15 del 2005, codificando l’istituto in parola mediante l’introduzione nel testo della l. n. 241 del 1990 dell’art. 21 quinquies, ha aggiunto due ulteriori tasselli alla ricostruzione giuridica di esso, prevedendo da un lato l’indennizzo in favore del destinatario del provvedimento di revoca e dall’altro la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie afferenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo stesso (ora, peraltro, sancita all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 4 dell’art. 133 c.pr.amm).

Il Tar ha dato atto che il citato art. 21 quinques ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che ne legittimano l’adozione: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).

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