La rotazione per finalità di prevenzione della corruzione: tormentone a chiacchiere.

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Il tormentone della “Rotazione” del personale dipendente sugli incarichi espletati ritorna anche nell’aggiornamento del P.N.P.C approvato dall’ANAC, con delibera n°1208 del 22 novembre 2017.

A tal proposito, si riporta integralmente il punto 5.1 del Piano:

“5.1. Rotazione

Come è ampiamento riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)). Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, l’Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, l’Autorità, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sta riscontrando che, pur prevista nei PTPC delle amministrazioni esaminate, essa non viene poi concretamente attuata. Si ricorda che la legge 190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano. Su tali violazioni l’Autorità intende vigilare.

Analogamente, l’Autorità sta rilevando che è carente anche l’attuazione della misura della rotazione c.d. “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Pertanto si raccomanda alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l’applicazione di tale forma di rotazione.

Al fine di assicurare un maggiore controllo sull’applicazione di questa misura, l’Autorità, d’intesa con il Dipartimento funzione pubblica, sta per avviare una collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica in considerazione dei compiti allo stesso attribuiti dall’art. 60, co. 6, del d.lgs. 165/2001, come ridefiniti dall’art. 71 del d.lgs. 150/2009 tra i quali vi è quello di vigilare sull’esercizio dei poteri disciplinari”.

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