La sanabilità della nullità della notifica dell’Ordinanza Ingiunzione.
Interessante (anche se abbastanza discutibile) sentenza della Corte d’Appello Milano, Sez. I depositata il 04/02/2021.
Questa sentenza tratta del caso in cui, in materia regolata dalla L.689/1981, il verbale di accertamento della violazione sia andato ad un destinatario, mentre l’ordinanza ingiunzione, correggendo il tiro, perviene all’effettivo obbligato. La nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di tempestiva e rituale opposizione a norma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l’art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale, al quarto comma, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l’art. 160 dello stesso, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità, restando ininfluente, ai fini della sanatoria, la conoscenza in concreto, giacché la notificazione è preordinata alla conoscenza presunta. In tal senso devono essere intesi anche i più recenti interventi di questa Corte sul punto (cfr. Cass. sez. 6-5, 21 febbraio 2018, n. 4275 e Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561).