la sanzione al pubblicizzato in materia di pubblicità lungo le strade.

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Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1466 del 2016 aveva accolto l’appello proposto dalla una società, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 1057 del 2009 che aveva respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il verbale della Polizia Stradale di Modena di accertamento della violazione dell’art. 23 comma 7 e 13 bis CdS per aver fatto installare al margine dell’autostrada del sole un cartello pubblicitario non autorizzato.

Secondo il Tribunale di Modena, sarebbe stato onere dell’Amministrazione dimostrare che l’autore materiale dell’abusiva installazione fosse la società opponente e non lo avrebbe assolto. Ed ancora, il Tribunale di Modena riteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare atto nel verbale di aver compiuto una verifica diretta circa il comportamento tenuto dall’appellante e che, pertanto, era da escludersi la possibilità di ritenere il suddetto verbale dotato di fede privilegiata.

La è stata chiesta ed ottenuta (Cass. Civ., Sez. VI, sent. 4424 del 23 febbraio 2018) dal Ministero dell’Interno sulla base di laconiche, quanto efficaci motivazioni.

“nel caso in esame, accertato l’esistenza del cartello pubblicitario e l’assenza di autorizzazione, nonché valutato che il contenuto pubblicitario tornava a beneficio della società…, era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’ art. 197 CdS. I dati e le circostanze di fatto erano sufficienti, dunque, ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società…. in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato Era, invece, onere della società::::::: di dimostrare che il fatto -certo, l’affissione, non autorizzata, di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà. D’altra, come ha evidenziato, pure, parte ricorrente, ove si dovesse ritenere che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ovvero che il cartello era stato installato su incarico della società ….., non solo non si darebbe rilevanza alla circostanza che, comunque, la pubblicità contenuta nel cartello di cui si dice tornava utile alla società …., ma verrebbe accordato un favor eccessivo all’opponente, che potrebbe vedersi accogliere la domanda, anche, laddove, non abbia provato la sua estraneità ai fatti reali ed apparenti”.

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