La sanzione del garante all’Amministrazione, prima o poi torna a carico della persona fisica.

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La sanzione del garante all’Amministrazione, prima o poi torna a carico della persona fisica.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n°2 del 18 gennaio 2022, ha condannato un dirigente pubblico al pagamento della somma di euro 2.398,48 in relazione alla sanzione che il garanteprivacy aveva comminato all’Amministrazione di appartenenza -per quanto previsto dall’art.162, comma 2 bis, del d.lgs. n. 196/2003 (“codice della privacy” all’epoca vigente), in ragione di un illecito trattamento dati cagionato da questi.

Seguendo la narrativa di cui alla menzionata sentenza, pare che un dipendente, assunto a tempo indeterminato, avesse subito il recesso dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova, a seguito di una valutazione negativa della sua prestazione lavorativa; ancor di più tale patimento era aggravato da una illiceità del trattamento dei suoi dati personali poiché l’Amministrazione datrice di lavoro aveva pubblicato, in maniera integrale, sul proprio sito internet la deliberazione. Per cui chiunque aveva avuto possibilità di leggere l’articolata motivazione sulla causa del recesso -determinata da una valutazione negativa delle competenze professionali del dipendente e del suo rendimento lavorativo- e l’anagrafica completa del lavoratore in parola.

Ne era seguita sanzione a carico dell’Amministrazione da parte del garanteprivacy.

Al pagamento della sanzione da parte dell’Amministrazione è seguito il procedimento contabile, nei confronti del dirigente ritenuto responsabile della condotta colposa di eccedenza e non pertinenza nel trattamento dei dati.

Da qui la considerazione che le sanzioni amministrative, anche quando colpiscono l’obbligato in solido, prima o poi, ritornano a carico del trasgressore, vuoi che ci sia azione di regresso, vuoi se ci sia azione della Corte dei conti; ciò, se non altro, quando si tratti di Pubblica Amministrazione.

 

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