LA SCANSIONE DEL “PERMESSO DISABILI”…. REATO? Falso si, truffa no!

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Con sentenza in data 28 aprile 2016 la Corte di Appello di Torino, in totale riforma della decisione del Tribunale di Verbania, assolveva una persona dal reato ascrittole per insussistenza del fatto. Siffatta persona era stata rinviata a giudizio per aver tratto in inganno in più occasioni il personale della Polizia Municipale del Comune di Verbania in merito al suo diritto a parcheggiare l’ autovettura da lei utilizzata nelle aree di sosta a pagamento tramite l’esposizione di un permesso per disabili contraffatto mediante scannerizzazione, evitando così di corrispondere il prezzo della sosta e ricavando un ingiusto profitto con pari danno per l’ amministrazione municipale.

Contro questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, culminato nella sentenza n°11492 del 9 marzo 2017.

Secondo il Collegio, premesso che “integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli” (in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione Sez. 5, n. 47079 del 24/06/2014 – dep. 13/11/2014), non ci sono gli estremi per sommare, con questa condotta, anche quella di truffa.

In disparte altre considerazioni giuridiche inerenti la complessa struttura del reato di truffa “nel quarto e nel quinto comma dell’ art. 188 C.d.S. sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’ uso improprio dell’ autorizzazione. Soprattutto il confronto tra l’ “eccesso d’uso” e l’uso improprio” dell’ autorizzazione – a cui pare riconducibile anche la duplicazione del talloncino altrui mediante scannerizzazione – è illuminante della volontà del legislatore di “coprire” con la norma speciale anche il caso di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo per una simile evenienza l’ operatività del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.

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