Il termine sorvegliabilità per la prima volta lo troviamo nel testo del TULPS RD 773/31, o meglio nel suo regolamento di esecuzione RD635/40 all’articolo 153 “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.
Questo concetto di controllo e sorveglianza dei locali nasce quindi in un epoca in cui le autorità di pubblica sicurezza hanno un alto livello di discrezionalità e mirano ad un pieno controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Italia dopo gli anni di piombo,si è intervenuti legislativamente sulla sorveglibiltà , infattiil ministero degli interni emana un proprio decreto DM 564/92 denominato “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”.
Un successivo intervento normativo ad integrazione del precedente decreto segue nel successivo 1994 con il decreto 534, che va ad integrare ed approfondire alcune lacune normative che erano emerse in sede di applicazione della prima normativa emanata, ovvero la parte transitoria dell’articolo 5 comma 1.
- NORMATIVA NAZIONALE
Leggendo il D.M. 564/1992 notiamo subito che nei primi due articoli è riportato un’attenta indicazione dei parametri adottati dal legislatore in ordine alla sorvegliabilità esterna e non ultimo in ordine agli accessi e vie di entrata ai locali in oggetto. Il successivo articolo 3, evidenzia i presupposti insiti nel concetto di sorvegliabilità esterna. Nei successivi articoli, invece, si riscontra un’ articolazione normativa al fine di evitare l’accesso o comunque al fine di prevenire qualsiasi tipo di difficoltà operativa da parte del personale di polizia in sede di controllo nei locali medesimi.
In particolare vediamo nello specifico i concetti previsti dal legislatore in sede di normazione dei pubblici esercizi:
- concetto di sorvegliabilità esterna: il legislatore ha espressamente previsto che tutti i locali o comunque aree afferenti i pubblici esercizi devono disporre di vie di accesso o di uscita, tutte, predisposte in modo tale che sia consentita e fattibile la sorvegliabilità dei locali.Qualora i locali si presentino con una articolazione su più piani, l’autorità di P.S. potrà sempre comunque prescrivere l’adozione di appositi sistemi di illuminazione ovvero di segnalazione dei varchi di accesso nonché prevedere la chiusura di accessi o di varchi di uscita al fine di evitare l’uscita furtiva di soggetti che vogliano sottrarsi al controllo di polizia;
- concetto di sorvegliabilità interna: in questo caso il legislatore ha voluto intendere il divieto espresso nei confronti del titolare del pubblico esercizio di munire i vani interni di chiusure ovvero di meccanismi tali al fine di consentire a eventuali soggetti che vogliano sottrarsi ai controlli di polizia; tale divieto è derogato per i servizi igienici e per tutti i locali non aperti al pubblico: questi comunque dovranno presentare apposite targhe o insegne, anche luminose che evidenzino chiaramente l’uso privato dei locali medesimi e di conseguenza la non accessibilità ai locali da parte di terzi. Un discorso ulteriore nel caso di accessi a locali privati, di cui la normativa ne proibisce l’indicazione con qualsivoglia targa o insegna , ovvero anche l’accesso diretto dalla pubblica via ad eccezione di situazioni previdenti alla entrata in vigore della normativa ministeriale. In particolare i locali di pubblico spettacolo, sale e scuole di ballo e comunque attività autorizzate ai sensi dell’art. 68 del TULPS, a decorrere dalla data del 12 settembre 1996 possono prevedere in deroga a quanto previsto a carattere generale in ordine al collegamento dei locali di esercizio alla eventuale abitazione del custode;nelcasol’attività consista in servizio bar, i locali devono disporre di uscite dirette sulla via pubblica ovvero su piazza; nel caso di esposizione o vendita di prodotti all’interno dei locali ed a favore esclusivamente del pubblico presente nei locali, può essere autorizzato l’allestimento dell’esposizione in oggetto a patto, che la stessa sia adeguatamente disposta in modo di non costituire intralcio al pubblico e comunque la superficie complessiva adibita non superi i 200 mq.
- concetto di gestione delle aree interne i locali: in particolare negli orari in cui non è attiva l’attività di somministrazione o comunque attività oggetto di autorizzazione, è fatto comunque divieto di creare situazione di ostacolo al libero accesso ovvero all’uscita dei locali medesimi. Inoltre anche per ottemperare al combinato disposto di cui alla legge 626/1994, in particolare art.33, le porte di uscita dovranno essere azionabili in modo tale di consentire l’uscita verso l’esterno dei locali (c.d. maniglioni a spinta antipanico);
- Sorvegliabilità dei circoli privati: l’articolo 4 del decreto ministeriale 564/92 va ad indicare i criteri che devono rispettare i locali di somministrazione all’interno di circoli privati ed espressamente indica che: “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.”Quindi questa disposizione normativa ci fa intuire che la somministrazione nei circoli privati è riservata esclusivamente ai soci e non deve essere accessibile dal un luogo pubblico e non deve essere pubblicizzato con insegne d’esercizio.
- le autorità preposte alla verifica della ottemperanza della sorvegliabilità nella normativa sopra richiamata è comunque individuabile, anche se non indicato espressamente un riferimento al Sindaco , quale autorità locale, il quale è anche a capo, ai sensi della L.Q. 65/86, della Polizia Municipale o Locale, organo di cui può disporre per i controlli. Diverso il caso contemplato dall’art. 1 c. 4 del DM 564/1992 in ordine locali ubicati ubicati ad un livello o piano superiore a quello strada(Art. 1 c. 4): in quest’ultima ipotesi è prassi comune attribuire la competenza dei controlli al Questore (Ai sensi della Legge 121, legge di riforma della Polizia di Stato), che attribuisce al Questore, in veste di organo provinciale di P.S. la attività di controllo tecnico nell’ambito dell’ordine pubblico.
- LA NORMATIVA REGIONE CAMPANIA
La regione Campania a seguito della modifica del testo costituzionale agli articoli 117 e 118, ha emanato diverse leggi regionali per disciplinare il commercio sul territorio regionale. L’ultimo è vigente testo è la Legge Regionale n. 7 del 21 Aprile 2020, pubblicata nel BURC n. 91 del 27 Aprile 2020, denominato “ Testo Unico sul commercio”. Il titolo quinto della legge de qua, dall’articolo 88 al articolo 100 va a normare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande affrontando i seguenti temi:
- Abilitazioni all’attività
- Scia ed autorizzazioni
- Esercizio temporaneo e stagionale
- Esercizio mediante distributori automatici
- Limitazioni all’attività
- Subingresso
La stessa legge regionale, al titolo II capo II, agli articoli 45 e 46, invece definisce e norma la somministrazione dei circoli privati collocandoli nelle forme speciali di vendita al dettaglio. L’articolo 46 stabilisce che il circolo privato può essere aperto presentando SCIA al SUAP del comune ove si intende aprire l’attività dichiarando con essa i requisiti del gestore, l’ idoneità dei locali, l’ubicazione e la superficie di vendita. Il comma 3, inoltre, richiama il concetto di sorvegliabilità dei circoli privati sottolineando che: “L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via”.
La legge regionale 7/2020 quindi, demanda la sorvegliabilità dei locali al DM 564/92 ed all’articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.
La regione Campania, inoltre, nella parte sanzionatoria del testo demanda al comune tutte le competenze indicandolo come autorità competente per la vigilanza e il controllo nonché a ricercare il rapporto ex articolo 17 L. 689/81.
- SANZIONI
- Violazione: In qualità di titolare di licenza di P.S. non consentiva agli ufficiali e/o agenti di P.S. l’accesso liberamente ai locali in cui si svolge attività autorizzata ai sensi dell’art. del TULPS . Violazione degli artt. 16 e 17/c. 1 del TULPS
- Sanzione:Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206
- Autorità competente: tribunale ordinario
- Note operative: Notizia di reato ai sensi dell’articolo . 347 c.p.p.Possibile procedere al sequestro preventivo dei locali ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Comunicazione al Comune per i provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 17 ter e quater del TULP .
- Violazione: inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande in violazione del D.M. 564/1992 e s.m.i. Violazione agli artt. 9 e 17 bis del TULPS
- Sanzione: da 516,00€ a 3098€ PMR 1032,00€
- Autorità competente: Presidente della Regione ovvero Sindaco se delegato. Introiti dei proventi sanzionatori rispettivamente a Sindaco ovvero a Presidente della Regione. Per la regione Campania ilCOMUNE è l’autorità competente.
- Sanzioni accessorie: Ordinanza dirigenziale di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 e legge 287/1991 ove ancora vigente ovvero applicazione della normativa regionale vigente in materia di somministrazione
- Violazione : inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un locale di pubblico spettacolo autorizzato ai sensi dell’art. 68 ovvero 69 TULPS.Violazione ai sensi dell’art. 221 del Reg. Esecuzione TULPS in relazione all’art.153 del regolamento medesimo. Ulteriore ipotesi di reato nel caso di mancanza di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS deferimento del titolare anche ai sensi dell’art. 681 del Codice Penale
- Sanzione:Arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a 103,00€
- Autorità competente: tribunale ordinario
- Note operative:Notizia di reato ai sensi dell’articolo . 347 c.p.p. Possibile procedere al sequestro preventivo dei locali ai sensi dell’art. 321 c.p.p.Ordinanza dirigenziale in ordine alla chiusura della attività ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 TULPS
- Violazione:inosservanza dei criteri di sorvegliabilità in un circolo privato in violazione del D.M. 564/1992 e s.m.i.Violazione ai sensi degli art. 2 o 3 o 4 del D.P.R. 235/2001
- Sanzione: da 516,00€ a 3098€ PMR 1032,00€
- Autorità competente: Presidente della Regione ovvero Sindaco se delegato. Introiti dei proventi sanzionatori rispettivamente a Sindaco ovvero a Presidente della Regione. Per la regione Campania il COMUNE è l’autorità competente.
- Sanzioni accessorie: Ordinanza dirigenziale di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 DPR 235/2001.
PER LA REGIONE CAMPANIA
Violazione:apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada o di effettuazione della vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi in spacci interni o circoli. Violazione articoli 46c3 e 146c2 LR 7/2020
Sanzione:da 2500,00 € a 15000,00€ PMR 5000,00€
Autorità competente: comune
Sanzione accessoria: contestuale interruzione della forma speciale di vendita e la cessazione dell’attività.
Nell’articolo sulla SORVEGLIABILITA le sanzioniozioni per le violazioni all’art. 46, previste nell’146 sembrano errate
Saluti Felice CALIFANO
Si effettivamente vi era un errore di refuso che ho prontamente corretto grazie mille