La sosta tecnica per il trasbordo dei rifiuti: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Economia circolare”

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Riferimenti normativi

L’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’articolo 1, comma 19, d.lgs. n. 116/2020 (decreto cd. “Economia circolare”), tratta la nuova disciplina del trasbordo dei rifiuti, al comma 15:

«Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lett. aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione».

Soltanto se giustificato e dimostrato da reali esigenze tecniche di trasporto e, contestualmente, non superi le 72 ore, il trasbordo potrà non configurarsi quale stoccaggio di rifiuti e non richiedere, pertanto, alcun titolo abilitativo per la sua effettuazione.

Di contro, se viene meno anche una delle due condizioni stabilite, poiché si configurerà in tal caso un’attività di stoccaggio, dovrà applicarsi la sanzione penale di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per cui:

«Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

Quali adempimenti, ai fini della corretta tracciabilità dei rifiuti, per le operazioni di trasbordo?

La circolare del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, recante le indicazioni sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto, all’articolo 1, lett. v), in ordine alla corretta compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti, stabilisce:

«Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle annotazioni.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti, in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario), sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario».

A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

L’omesso adeguamento delle carrozzerie mobili alle disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: le conseguenze nella circolare n. 8 del 19 settembre 2022

La Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 31 gennaio 2022 dispone, nella sua formulazione revisionata, che i provvedimenti di iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili, in corso di validità alla data del 2 febbraio 2021, siano aggiornati alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, entro il 29 giugno 2022.

Quest’ultima stabilisce:

  • All’articolo 1:

«1. All’articolo 1 della Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione”.

  1. b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile, devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili”.
  2. L’allegato “A” alla Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente Deliberazione».
  • All’articolo 2:

«Gli allegati “A” e “B” alla Deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente Deliberazione».

  • All’articolo 3:

«1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.

  1. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
  2. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate al veicolo».

Orbene, il Comitato nazionale – Albo Nazionale Gestori Ambientali – anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli organi di polizia, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali debbano attivare per le imprese che non abbiano proceduto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalla Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.

Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito – Circolare n. 8 del 19 settembre 2022 – che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 15 ottobre 2022, provvedano alla cancellazione d’ufficio:

  1. delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute dalla Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
  2. dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi senza riscontro 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

Quali i riflessi sulla disciplina sanzionatoria?

L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella formulazione vigente dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no).

Le carrozzerie mobili e i veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, se cancellati dai registri dell’Albo, non potranno, di conseguenza, continuare ad essere adoperati nell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

La violazione dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006 configurerà il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, per cui:

«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».
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