La stabilizzazione della cartella esattoriale e l’autotutela.

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La stabilizzazione della cartella esattoriale e l’autotutela.

La Cassazione civile, Sez. III, con pronuncia del 10-04-2024, n. 9714, conferma un principio di diritto estremamente sgradito a chi deve far valere il proprio diritto all’annullamento di una cartella di pagamento generata per mancata notifica della sanzione stradale iniziale. La cartella esattoriale, in questo caso, o la si impugna entro 30 giorni, o la si paga.

Nel caso di specie i tre ordini di giudici che hanno trattato la faccenda hanno osservato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22082-2017, che l’opposizione alla cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa irrogata per violazione al codice della strada, doveva essere proposta, nel termine di trenta giorni, ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, e non ex art. 615 cod. proc. civ., dato che la parte deduceva che essa costituiva il primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione; i Giudici hanno, di conseguenza, rilevato la tardività dell’opposizione, ponendo a suo carico le spese del giudizio.

La questione si pone in maniera significativa anche sul versante dell’autotutela. Si può annullare d’ufficio, nel caso di specie (deduzione che essa costituisce il primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione irrogata) su istanza di parte, una cartella esattoriale, quando la parte abbia fatto inutilmente decorrere il termine dell’articolo 7 D.Lgs. n. 150 del 2011? Probabilmente no.

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