LA TARGA DI PROVA, NORMATIVA UTILIZZO E SANZIONI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 12666 DEL 22/05/2024

0
117

La normativa di riferimento per quanto concerne la circolazione con targa di prova è disciplinata dal DPR 474/2001, al quale sono sono susseguite diverse circolari della motorizzazione, con la nuova  circolare n. 12666 del 22/05/2024, infatti si può dire che il processo di riforma della circolazione con la targa di prova sia concluso.

Iniziamo con l’analizzare che la circolazione di prova può essere effettuata con veicoli:

  • non ancora immatricolati;
  • immatricolati in Italia.

L’utilizzo della targa di prova può essere fatta per esigenze connesse a:

  • prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Detta condizione ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile

L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti operatori:

  • alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • ai commercianti autorizzati di tali veicoli;
  • alle aziende che esercitano esclusivamente attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
  • agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  • alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.

Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 c.d.s.. Di conseguenza, la circolazione di prova deve ritenersi ammissibile anche quando:

  • la revisione sia scaduta di validità, ivi compreso il caso in cui il veicolo sia stato sospeso dalla circolazione a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, c.d.s.;
  • il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”
  • sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi del comma 7 del medesimo art. 80 c.d.s..

I veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 c.d.s., e NON con la Targa Prova.

Però co il chiarimento del Ministero dell’Interno fatto con la circolare n.300/STRAD/1/0000015826 del 22/05/2024, è stata condivisa con la Direzione Generale per la Motorizzazione l’opportunità di consentire l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova ai commercianti di veicoli sui mezzi radiati per esportazione, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero.

In tali casi, riconducibili comunque ad ipotesi di vendita dei veicoli, l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova può essere consentito per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale ove ha sede l’operatore commerciale, e a condizione che a bordo del veicolo condotto su strada per il raggiungimento della bisarca, sia presente la lettera di vettura / CMR , timbrata dall’impresa di autotrasporto, al fine di comprovare l’effettiva sussistenza di un contratto di trasporto e, quindi, la legittimità della circolazione di prova medesima.

In assenza dei predetti presupposti la circolazione di prova deve considerarsi irregolare.

Ogni azienda quante targhe di prova può avere?

Il Nuovo Regolamento prevede (a decorrere dal 29 febbraio 2024) un numero massimo di Targhe Prova rilasciabili, fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma:

  • dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato)
  • dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi),

Il numero massimo non può comunque eccedere le 100 autorizzazioni.

Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione.

Ne consegue che, a decorrere dal 29 febbraio 2024, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dal nuovo Regolamento.

Uso della Targa Prova

La Targa Prova è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova, ma è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia  per i veicoli nuovi sia per i veicoli usati, compresi quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

Assicurazione del veicolo e della Targa Prova

Quando la Targa Prova è utilizzata per la circolazione di prova di un veicolo già immatricolato, la stessa deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice. Infatti, è prescritto che, durante la circolazione di prova, la targa di immatricolazione o la targa ripetitrice non possono essere rimosse.

Per i danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicurazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo con Targa prova

Ai fini della legittimità della circolazione di prova, oltre alla sussistenza in concreto di una delle finalità per cui è stata rilasciata l’autorizzazione, è altresì necessario che a bordo del veicolo ci sia almeno uno dei seguenti soggetti:

  • il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione ;
  • il dipendente dell’impresa o un collaboratore (con contratto di agenzia di almeno 12 mesi)
  • il dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione di prova, ai sensi dell’art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.

LA DELEGA

I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta dal rappresentante stesso , che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.

Diversamente dalla precedente formulazione, il nuovo art. 1, comma 4, del DPR 474/2001, prevede che il rapporto di collaborazione necessario per l’uso legittimo della circolazione di prova sia per così dire “qualificato”, cioè basato su un contratto di agenzia, oppure instaurato tra il dipendente di una società collegata o controllata dell’impresa titolare dell’autorizzazione e quest’ultima. Per tale motivo non è più previsto, quale prova attestante il rapporto di collaborazione, il possesso di idonea documentazione, essendo a tal fine sufficiente una dichiarazione espressa all’interno della delega del titolare dell’autorizzazione. In sede di controllo, in caso di utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova da parte di un collaboratore del titolare, occorre esaminare in primo luogo il contenuto della delega e, successivamente, ove dalla stessa non si rinvengano elementi idonei a verificare il rapporto di collaborazione, richiedere all’interessato, ai sensi dell’art. 180, comma 8, cds, le informazioni utili allo scopo, senza tuttavia applicare la sanzione del comma 7 per mancanza del documento.

Posizione della targa di prova sul veicolo

Il veicolo che circola su strada munito dell’autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all’autorizzazione stessa.

In caso di veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, comprese le ipotesi di mini voltura, la targa prova è collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

In nessun caso la targa prova deve rispettare le regole imposte per il posizionamento della targa di immatricolazione e, quindi,

  • non deve essere collocata necessariamente nell’apposito alloggiamento (cd. porta targa),
  • non deve essere illuminata durante le ore notturne
  • non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di attuazione del cds.

Sanzioni

L’utilizzo di un’autorizzazione alla circolazione di prova in violazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 121/2021 e del DPR 474/2001 è oggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art. 98 cds.

Possono, inoltre, ravvisarsi ulteriori irregolarità che darebbero luogo all’applicazione di sanzioni diverse come, ad esempio:

  • 100 cds, quando la targa prova non è presente o è irregolarmente esposta. La violazione presuppone l’uso legittimo dell’autorizzazione di prova. Sui veicoli già immatricolati la targa di immatricolazione non deve essere rimossa né oscurata; pertanto, nell’ipotesi in cui la stessa venga rimossa e sostituita dalla targa di prova, ricorre la violazione di cui all’art. 100 cds, mentre nel caso in cui venga oscurata o comunque resa illeggibile, si applicano le sanzioni dell’art. 102 cds;
  • 193 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito e il veicolo già immatricolato è privo di copertura assicurativa. Le stesse violazioni ricorrono quando l’autorizzazione è scaduta di validità ed è scaduta anche la relativa polizza assicurativa;
  • 93 cds, che si aggiunge all’art. 98 cds e, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, all’art. 193 cds, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito o è scaduta di validità e il veicolo è privo di immatricolazione.
  • 180, comma 7, cds, quando il conducente del veicolo in circolazione di prova non abbia con sé l’autorizzazione per la circolazione di prova e il certificato assicurativo relativo alla targa di prova.

Ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate, occorre distinguere a seconda che l’autorizzazione di prova sia relativa a:

  • veicoli immatricolati: non essendo la targa prova idonea a individuare il responsabile della circolazione, delle violazioni commesse risponde solidalmente soltanto il proprietario del mezzo o, in sua vece, uno dei soggetti individuati dall’art. 196 cds.

veicoli non immatricolati: si ritiene che il titolare dell’autorizzazione di prova possa essere identificato come possessore del bene al quale chiedere informazioni utili a individuare chi, al momento in cui è stata commessa la violazione, poteva ritenersi proprietario del mezzo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui