La tutela della donna in stato di gravidanza, candidata ad un concorso pubblico esiste a prescindere della gravità del suo stato di salute

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È proprio in questi giorni di caldo convulso, che si sta svolgendo e consumando – involvendo su se stesso –  il forte dibattito tra i concorsisti sulle pagine Facebook o sui Gruppi Social relativamente all’attesa della pubblicazione del elenco degli ammessi alla prova scritta per il maxi concorso a Napoli per 50 posti di agente di polizia locale.

Oltre 5000 persone hanno partecipato a una prova preselettiva nei giorni scorsi, svoltasi con una procedura in presenza ma digitale, e ciascuno dei candidati conosce il proprio punteggio, ma non è stato ancora pubblicato all’amministrazione procedente, l’elenco dei primi 500 ammessi alla prova scritta.

Corre voce ( ed è ormai un po’ come il Segreto di Pulcinella!) che questo prolungamento dell’attesa sia dovuto al fatto che esistano delle posizioni di candidate stato di gravidanza che hanno chiesto il differimento dello svolgimento della forza selettiva.

Tranquilli tutti è tutto regolare e legittimo!

La candidata ad una prova di concorso che non può raggiungere la sede di esame in quanto si trova in stato di gravidanza certificato e specificato come limitante per i suoi spostamenti anche attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto si trova nella condizione prevista dal comma 7 dell’articolo 7 del DPR 487 del 1994

E’ questo ormai quanto disposto e consolidato dalla giustizia amministrativa di prima valutazione (TAR Regione Lazio con un sentenza del 2017) che ha riconosciuto il diritto alla ricorrente  che non avrebbe mai potuto raggiungere la sede di esame proprio in quanto la stessa si sarebbe trovata già ben oltre la 36° settimana di gravidanza.

La condizione di maternità impone, alle pubbliche amministrazioni, di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati e  nel caso di specie, l’interessata ha invocato lo spostamento della prova selettiva che – tra l’altro – non sarebbe stato impossibile.

Una più recente  sentenza del giudice amministrativo ( sempre TAR Lazio nel 2024) ha riconosciuto il diritto alla concorrente che ,a causa di una gravidanza difficile, caratterizzata da diversi accessi al pronto soccorso, ha promosso il giudizio per  di vedersi tutelata rispetto alla comunicazione di diniego ricevuta da una pubblica amministrazione che aveva bandito la procedura selettiva.

Il rifiuto espresso dall’amministrazione alla richiesta di differimento della prova orale è illegittimo, in quanto contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e, in accoglimento delle ragione della ricorrente, è stato annullato, con conseguente conferma dell’ammissione della  candidata alla sessione straordinaria delle prove orali.

In quest’ultima sentenza ( più recente a differenza della prima) il giudice amministrativo oltre ad accogliere le doglianze della candidata in stato di gravidanza, ha ordinato alla autorità amministrativa di dare esecuzione agli effetti della sentenza e ha condannato quest’ultima anche al pagamento delle spese di giudizio.-

In realtà la questione in termini di diritto è di facile soluzione andando a leggere il riformato articolo 7 del DPR numero 487 del 9 maggio 1994 che al comma 7 stabilisce regole molto chiare usando , tra l’altro un lessico semplice che contiene termini obbligatori a carico delle pubbliche amministrazioni  a tutela delle donne in stato di gravidanza  (…senza specificazione della valutazione sul livello di gravità della stessa! ) ovvero delle donne in condizione di dover provvedere all’allattamento del neonato.

Questo il testo della legge….

Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l’ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l’idoneità del candidato al loro svolgimento.(1)

Direbbe un mio caro amico, con chiaro accento napolitano……..

“ ‘a articolo parla chiaro!”

  • Comma così introdotto dal DPR 16 giugno 2023, n. 82_Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

SENTENZA TAR LAZIO 2024

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