LA TUTELA GIURIIDICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

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Di  Olga Fontana, Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato

Il 25 ottobre 1978, a Parigi, veniva approvata dall’U.N.E.S.C.O. la “Dichiarazione Universale dei diritti degli animali”, nella quale si prevede che :

Considerato che ogni animale ha dei diritti  … e che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al rispetto degli uomini tra loro

si proclama che:

ogni animale ha diritto al rispetto (art.2).

Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti o atti crudeli, e la soppressione di un animale, se necessaria, deve essere istantanea, senza dolore né angoscia (art. 3).

Ogni animale che l’uomo abbia scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità. L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante (art. 6).

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 11).

I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo (art. 14).”

La considerazione, sul piano giuridico, degli animali quali esseri senzienti si è tuttavia affermata in tempi molto più recenti: infatti, soltanto con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), la loro tutela ha fatto un sostanziale passo in avanti, mediante l’introduzione nel Libro II del codice penale del titolo IX bis, intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.

In tal modo, cambia il presupposto giuridico della tutela: per la prima volta viene punita l’uccisione di un animale in sé, mentre fino a questo momento veniva sanzionata soltanto l’uccisione (o il danneggiamento ) di un animale altrui ( dall’art. 638 c.p., tuttora vigente, che prevede un delitto perseguibile a querela contro il patrimonio, ossia contro la proprietà privata dell’animale).

Ciò sta a significare che, ancora in tempi recenti, almeno sul piano della tutela penale, l’animale veniva considerato né più né meno di una cosa.

D’altronde, si consideri che solo nel dicembre del 2015 un emendamento al cd. “collegato ambientale” alla Legge di stabilità per il 2016 ha previsto l’impignorabilità degli “animali d’affezione o da compagnia” (definiti come quelli detenuti “presso la propria casa, non a scopo alimentare, produttivo o commerciale”) del debitore – i quali pertanto, fino a questo momento, potevano esser pignorati al pari di un televisore o di un’automobile!

Tornando alla riforma del codice penale del 2004, si evidenzia come, precedentemente, l’art. 727 punisse, quale reato contravvenzionale, il “maltrattamento”. Dal 2004, questa fattispecie assurge al rango dei delitti (art. 544 ter c.p.), con tutte le conseguenze del caso (l’aggravamento delle pene, l’allungamento del periodo di prescrizione, l’impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione) mentre l’art. 727 c.p. viene a sanzionare l’abbandono degli animali domestici, o che hanno acquisito le abitudini della cattività.

Il legislatore ha recepito, evidentemente, una mutata sensibilità sociale per il fenomeno in questione; il bene giuridico tutelato, per l’appunto, è il “sentimento” di pietà che la comunità prova per gli animali (anche se, si badi, in un’ottica tuttora antropocentrica).

I soggetti passivi delle nuove fattispecie criminose individuate dal codice penale sono tutti gli esseri viventi appartenenti al genere Animalia, senza alcuna distinzione tra i cd. animali di affezione, o da compagnia, e quelli che non lo sono, tra vertebrati ed invertebrati.

Le singole figure delittuose

Per la prima volta, come si accennava, con la l. 189/2004 viene sanzionata l’uccisione di un animale in sé, sulla falsariga del delitto di omicidio ( art. 575 c.p.:“ Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito … ”).

Art. 544 bis c.p. (“Uccisione di animali”, cd. animalicidio): “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” ( la sanzione, originariamente compresa tra i tre ed i diciotto mesi di reclusione, è stata inasprita dalla L. 201/2010).

La condotta incriminata può essere di tipo commissivo o omissivo, potendo consistere anche in un non facere (ad esempio, non dar da mangiare al proprio animale lasciandolo morire di inedia). L’uccisione non è punita in ogni caso, ma solo se non necessaria o “crudele”:il reato sussiste quindi anche se l’uccisione, seppur giustificata (ad es., a scopo alimentare), è stata

effettuata in maniera efferata.

Soggetto passivo / oggetto materiale del reato, come si è detto, sono tutti gli animali, senza distinzione tra domestici e selvatici, vertebrati e non: così, se qualcuno uccide per divertimento anche solo una lumaca, si rende autore della condotta incriminata dalla norma de qua.

Art. 544 ter  c.p. (“Maltrattamento di animali”): “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, o a comportamenti, lavori o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dal fatto deriva la morte dell’animale.”

La norma punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, con condotta attiva o omissiva, cagiona una lesione ad un animale, ovvero una diminuzione della sua integrità psico-fisica. La Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito come la lesione non debba necessariamente essere fisica, potendo consistere anche in meri patimenti – che dovranno essere provati da specifici accertamenti tecnico-scientifici ad opera di medici veterinari, o zoologi.

Per sevizie, devono intendersi  invece delle torture (la sevizia è caratterizzata dalla particolare brutalità dell’azione).

Infine, sono previsti i lavori o “comportamenti” insostenibili per le caratteristiche etologiche dell’animale. La Cassazione ha ravvisato tale ipotesi criminosa, ad es., nel comportamento di chi tenga chiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un ambiente particolarmente angusto, come il bagagliaio di un’auto.

Analogamente all’ipotesi di uccisione di animali, il maltrattamento ricorre anche a fronte di una condotta omissiva, ossia un non facere: non sarà necessario, ad es., percuotere l’animale, essendo sufficiente lasciarlo soffrire per mancanza di cibo o di cure mediche.

Altre fattispecie delittuose introdotte nel corpo del codice penale dalla L. 189/04, sono:

art. 544 quinquies (“Divieto di combattimento tra animali”).  Punisce l’organizzazione o la    direzione di combattimenti tra animali, nonché di competizioni non autorizzate che possono

comprometterne l’integrità fisica, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 160.0000 Euro; l’allevamento o l’addestramento di animali destinati a combattimenti o competizioni non autorizzate sono invece puniti con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 30.0000 euro, che si applica anche al proprietario / detentore dell’animale allevato o addestrato a tal fine, se consenziente.  Tale sanzione si applica anche a chi organizzi o effettui scommesse su combattimenti o competizioni non autorizzate.

Tutti i casi di cui agli artt. 544 bis e segg. c. p. integrano ipotesi di reati perseguibili d’ufficio; alla condanna segue, come pena accessoria, la confisca dell’animale.

Ai sensi dell’art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento. e transitorie al c.p., gli animali confiscati, o sequestrati, dalla Polizia Giudiziaria sono affidati ad associazioni od enti individuati con Decreto del Ministro della Salute che ne facciano richiesta.

Norme specifiche per gli animali “d’affezione”

Procediamo ora ad una breve rassegna delle principali norme poste a difesa degli animali cd. “da compagnia”, che vanno quindi a rafforzare la tutela, fin qui sinteticamente esposta,  prevista indistintamente per tutti gli animali.

L.189/04, art. 2. La legge che ha introdotto nel codice penale il titolo IX bis vieta espressamente l’utilizzo di cani o gatti per la produzione di pelli o capi di abbigliamento, nonché l’introduzione e la commercializzazione nel territorio nazionale di tali prodotti.

Art. 727, comma I, c.p. (“Abbandono di animali”). Punisce“chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività” con l’arresto fino ad un anno, o con la multa da 1.000 a 10.000 Euro. Soggetti passivi sono gli animali domestici, ovvero sel-vatici od esotici che abbiano perso l’attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi.

Legge n. 281 del 14 agosto 1991 (Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Una delle leggi più evolute la mondo, in materia di randagismo.

Il principio generale è che “ lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

La Legge, nel demandare alle Regioni il compito di attuare le previsioni ivi contenute con propri provvedimenti, attribuisce specifici compiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo, nonché ai proprietari degli animali. Dovendone, in questa sede, illustrare soltanto i punti salienti, si evidenzia che i cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio comunale non possono essere soppressi – a meno che siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari – né destinati alla sperimentazione; essi devono essere identificati e registrati nell’anagrafe canina tramite il Servizio Veterinario pubblico.

Le Regioni disciplinano con propria legge l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le A.S.L., le modalità per l’iscrizione alla stessa e per il rilascio al proprietario della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (dal 01.01.2005: microchip); esse inoltre provvedono a determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione di nuovi ( ribattezzati “ rifugi municipali” per cani). Tali strutture devono garantire “buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie”, e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L.

La Regione Campania ha provveduto nel novembre del 2001, con la Legge n. 16 (“Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”), a dare attuazione a quanto disposto dalla Legge – Quadro nazionale.

La L.R.C. n. 16/2001 prevede, all’art. 7 ( “Rifugi municipali per cani e ricoveri”), che la Regione, d’intesa con le Province e i Comuni, promuova la riqualificazione dei rifugi già esistenti e la realizzazione di nuovi, secondo precise caratteristiche tecniche quali (ad es.): i box per i singoli soggetti devono prevedere una zona coperta ed una scoperta, con un’area totale di 2 mq per ogni cane di piccola taglia, 3,5 mq per taglie medie, 4,5 mq per taglie grandi e 6 mq per taglie giganti.  I recinti comuni a più soggetti devono rispettare le misure su indicate, a seconda del numero di cani che andrà a costituire il gruppo. I box o recinti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio di acque e liquami, ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona. E’ obbligatorio un reparto contumaciale per la quarantena dei cani in arrivo e l’isolamento di quelli ammalati, in due zone distinte, ed ulteriori box con annesso locale infermeria per la custodia dei cuccioli.

Quanto previsioni di tal genere siano lontane da una concreta attuazione è, purtroppo, noto a chiunque abbia avuto modo di fare visita ad un “rifugio” per cani (la locuzione  “canile” deve ritenersi desueta, come accennato).

Dr.ssa Olga Fontana, Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato

 

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