La variante italiana al Covid-19 (rectius: alle sanzioni accessorie del DL19/2020)

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La variante italiana al Covid-19 (rectius: alle sanzioni accessorie del DL19/2020)

E finalmente è arrivata, tra le tante, anche la variante italiana….. ma attenzione, non mi riferisco al virus… ma alle sanzioni amministrative correlate alla violazione delle misure di contenimento alla sua diffusione.

La sensazione che ricavo dalla lettura dell’allegato parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato è la seguente: per carità, fatelo pure qualche verbale, poi: “andare tutti a carte quarantotto[1] .

Proviamo a spiegare: L’Avvocatura Generale dello Stato risponde ad una richiesta di parere dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia che chiedeva di capire quali fossero gli effetti del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria sull’applicabilità della sanzione accessoria; ciò in materia di sanzioni di cui all’Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La risposta ortodossa sarebbe stata facilissima: nessuna norma (per quanto qui ci occupa: L.689/1981; D.Lgs 285/1992; D.L.19/2020) prevede che dal Pagamento in Misura Ridotta della Sanzione Amministrativa Pecuniaria possano derivare effetti sulle sanzioni non pecuniarie predisposte dal Legislatore per specifici casi; l’autonomia della sanzione non pecuniaria di natura accessoria ha una sua consacrazione in numerose esperienze legislative e giurisprudenziali che ne definiscono “obbligatorietà” ed esecutorietà solo all’esito dei giudizi di opposizione contro le stesse. Inoltre, nel caso di specie, attribuendo all’ “oblazione” la capacità di estinguere la sanzione accessoria si genera un problema per quegli operatori di polizia che abbiano applicato la misura cautelare predisposta per legge, che sarà poi scontata, come “pre-sofferto” dalla sanzione accessoria.

Ovviamente una risposta così pedestre avrei potuto scriverla io che sono uno zappaterra; una risposta ortodossa da parte dell’Avvocatura di Stato sarebbe stata più degnamente confezionata, con terminologie appropriate, richiami normativi e giurisprudenziali acclusi.

La risposta al quesito è veramente la “variante atipica ed inattesa, largamente infettiva e pertanto dannosa” per le sanzioni inerenti le misure di contenimento della diffusione epidemiologica da covid-19.

Ne trascrivo alcuni passi:

…La norma cui alla Legge 689/81, infatti, essendo improntata alla deflazione del contenzioso, assegna al pagamento in misura ridotta la funzione di estinzione dell’intera procedura quando meramente amministrativa, fermo restando la prosecuzione quando sussistano anche responsabilità penali pertanto, relativamente agli effetti che deriverebbero dal pagamento della sanzione in misura ridotta si ritiene corretto fare riferimento alla normativa di carattere generale di cui all’art 17 l. 689/1981, richiamata appunto dal primo capoverso del summenzionato art. 4, comma 3, a mente del quale “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione , salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandanti attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza al prefetto. alla lettura a contrariis di suddetta disposizione emerge, quindi, che, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il rapporto non debba essere presentato all’autorità competente nemmeno laddove sia stata prevista, anche, una sanzione accessoria, poiché il pagamento in misura ridotta, precludendo -appunto- la trasmissione del rapporto, definirebbe in anticipo l’intero procedimento, escludendo anche la proposizione di un qualsiasi futuro ricorso.”

Una elementare lettura sistematica della L.689/1981 ci fa capire che tutto quanto, proceduralmente, è scritto prima dell’art. 20 non impatta sulle sanzioni accessorie; valorizzare l’articolo 17 della L.689/1981 per far assurgere il PMR a clausola di estinzione di una sanzione accessoria è operazione perversa dal punto di vista ermeneutico.

Facciamo a capirci: a me fa comodo (per il lavoro che faccio) il parere dell’Avvocatura di Stato qui recensito (non dovrò pormi il problema della gestione dei procedimenti sanzionatori che comportano la sanzione della chiusura dell’esercizio, quando ci sia stato il PMR)… tuttavia il cerino acceso resta nelle mani dell’organo che ha accertato la violazione e, vittima della propria onestà intellettuale oltre che del senso del dovere, avrà applicato la misura cautelare della chiusura immediata, fino a 5 giorni.

Queste varianti son pericolose….. solo per alcune categorie… per altre categorie (autorità chiamate a comminare la sanzione con Ordinanza ex artt. 18 e 20 L.689/1981) sono buone come il vaccino….

Leggete il parere.

Avvocatura Generale dello Stato parere chiusura esercizi commerciali Covid

[1] L’espressione andare a carte quarantotto viene usata per indicare il fallimento di un progetto o di un programma che si riteneva sicuro. E’ probabile che l’origine sia legata ai moti del ’48 che si verificarono in Europa con effetti importanti sui governi degli stati.

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