Le norme che regolano la competenza circa la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti in questione, sono sostanzialmente due:
– Articolo 14, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Codice della Strada”):
«1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono:a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario; b) al controllo tecnico dell’;efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’;ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito».
– Articolo 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“Codice dell’Ambiente”):
«1. L’ abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».
Dirimente, ai fini della individuazione del soggetto obbligato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, è stabilire il rapporto tra le due norme.
Secondo parte della giurisprudenza, l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, presupporrebbe l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa, e, conseguentemente, richiederebbe l’assicurazione di quelle garanzie di partecipazione procedimentale cui la comunicazione di avvio del procedimento è preposta, così da assicurare un accertamento in contraddittorio oltre che in ordine all’esatta localizzazione dei rifiuti, anche in
ordine all’imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati (in tal senso: T.A.R. Napoli n. 4439/2018; T.A.R. Napoli n. 5783/2018). Ancora, in caso di rinvenimento di rifiuti depositati da parte di terzi ignoti, il proprietario non potrebbe essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene
individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr.:, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
Secondo altro orientamento, il proprietario della strada o l’ente concessionario, avrebbe un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell’ evento costituito dall’abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.
Il canone dell’ordinaria diligenza andrebbe definito in relazione all’articolo 14 del “Codice della Strada”, che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze (T.A.R. Palermo n. 1159/2016; T.A.R. Lecce, n. 2416/2013).
In sostanza, la violazione degli obblighi di cui all’articolo 14 del “Codice della strada” da parte del proprietario o del concessionario della strada, integra l’elemento psicologico della colpa prescritto dall’articolo 192 del “Codice dell’ambiente”.
Così interpretate, le norme in esame permettono di realizzare la tutela dell’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ambiente, garantendo al contempo l’imputabilità a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati.
Orbene, proprio tale ultimo orientamento è stato recentemente condiviso dal Consiglio di Stato, Sezione II, 5 ottobre 2021, n. 6641.
I giudici di palazzo Spada hanno inteso che il rapporto tra la norma di cui all’articolo 14 del d.lgs. n.285/1992, e quella di cui all’articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006 non è di alterità e di reciproca esclusione, ma è di integrazione, nel senso che, gravando sull’ente proprietario o concessionario un obbligo legale di buona manutenzione del tratto stradale, la violazione di tale obbligo è idonea a connotare in termini di colpa la condotta, integrando l’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità prevista dall’art 192 d. lgs. n. 152/2006.
Come nel senso sopra indicato, il Consiglio di Stato si è pronunciato in altra recente sentenza, Sezione II, 09/03/2021, n. 2012, statuendo che “non vi è alcuna contraddizione nel richiamo, da parte dall’ordinanza gravata, all’articolo 14 del Codice della Strada, poiché detto richiamo individua la norma violata, cioè la norma che pone l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia, non rispettato dall’ANAS nel caso di specie. Si mostra, quindi, erroneo e strumentale il tentativo dell’appellante di ricavare dall’articolo 14 cit. l’assenza in capo al Comune del potere di intervento, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto affetto da incompetenza assoluta”.
Il nesso intercorrente tra l’articolo 14 d.lgs. n. 285/1992 e l’articolo 192 d.lgs. n. 152/2006,
conduce la fattispecie in esame nell’alveo applicativo della disposizione da ultimo richiamata, che sancisce l’obbligo del proprietario dell’area (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento) di procedere alla rimozione dei rifiuti nel caso in cui la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa.
L’abbandono dei rifiuti sulle strade tra “Codice dell’Ambiente” e “Codice della Strada”.
Pubblicità
E pertanto il soggetto proprietario dell’area, anche se soggetto di diritto pubblico o società partecipata o controllata, è tenuto al pagamento della c.d. ecotassa?