L’accensione del mutuo per la demolizione di immobili abusivi non costituisce un indebitamento per il Comune

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si segnala la  deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QM del 18 dicembre scorso,  Sez. Autonomie che ha stabilito che l’attivazione del fondo di rotazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, presso la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive non costituisce un indebitamento per l Ente  Locale in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili.”

 articolo 32 comma 12 D.L.  269/2003 
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ea utorizzata  a  mettere a
disposizione   l'importo  massimo  di  50  milioni  di  euro  per  la
costituzione,  presso  la  Cassa  stessa,  di  un Fondo di rotazione,
denominato  Fondo  per  le  demolizioni  delle  opere abusive, per la
concessione  ai  comuni  e  ai  soggetti  titolari  dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6  giugno  2001,  n.  380,  anche  avvalendosi delle modalità di cui
all'articolo  2,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo  41,  comma  4,  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza  interessi,  sui  costi relativi agli interventi di demolizione
delle  opere  abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per
le   spese   giudiziarie,  tecniche  e  amministrative  connesse.  Le
anticipazioni,  comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione  del  Fondo,  sono  restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo  di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, utilizzando le
somme  riscosse  a  carico  degli  esecutori  degli abusi. In caso di
mancato  pagamento  spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede  alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto
legislativo  26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano  rimborsate  nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro
dell'interno  provvede  al reintegro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

vedasi Corte dei Conti sez Autonomie deliberazione

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