si segnala la deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QM del 18 dicembre scorso, Sez. Autonomie che ha stabilito che l’attivazione del fondo di rotazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, presso la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive non costituisce un indebitamento per l Ente Locale in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili.”
articolo 32 comma 12 D.L. 269/2003 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti ea utorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
vedasi Corte dei Conti sez Autonomie deliberazione