Lampadine “cinesi”, sanzioni amministrative e mancanza di buona fede del venditore.

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“Il commerciante al dettaglio ha il dovere di controllare la merce pervenuta dopo l’acquisto e verificare che possegga le qualità ed i requisiti richiesti dalla legge, e di rimandarla al venditore ove riscontri irregolarità”.

Questo è un principio interessante che viene isolato da una sentenza di merito (Trib. Nocera Inferiore Sez. I, Sent., 25-05-2016) che ha rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento ed al connesso sequestro dei materiali elettrici privi della prescritta marcatura CE.

Nel merito:

“La signora D.L.C. proponeva opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n 2015/1102 emessa dalla Camera di Commercio di Salerno …, con la quale è stata sanzionata la commissione di violazioni amministrative concernenti la messa in commercio di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua, priva del marchio CE o con marchio CE apposto irregolarmente in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1996 sanzionata dall’art. 9, comma 5, L. n. 791 del 1977, nonché la messa in commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 D.Lgs. n. 206 del 2005”.

Secondo il giudice: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. n. 23800/14); nel caso di specie il verbale di accertamento si basa sulla constatazione percettiva degli operanti della GdF che sui beni sequestrati non era apposto/o era apposto in maniera irregolare il marchio CE su 187 prodotti elettrici esaminati e che per n. 599 articoli non erano visibili le informazioni richieste dagli articoli 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 206 del 2005. Tale accertamento ispettivo ha l’efficacia privilegiata riconosciutale dalla Suprema Corte di Cass. in quanto proveniente da agenti accertatori, i quali si sono limitati ad applicare la sanzione sulla base delle irregolarità riscontrare senza valutazioni personali; né l’odierna opponente ha compulsato attività istruttoria volta a superare gli esiti di tale accertamento. In proposito, la giustificazione addotta a comprova della buona fede dell’opponente non appare decisiva: in considerazione della natura dell’attività commerciale esercitata che richiede l’assolvimento di obblighi di tutela e di protezione nei confronti dei consumatori, il commerciante al dettaglio ha il dovere di controllare la merce pervenuta dopo l’acquisto e verificare che possegga le qualità ed i requisiti richiesti dalla legge, e di rimandarla al venditore ove riscontri irregolarità. Pur aderendo alla tesi della buona fede della D.L., non si può negare che abbia mostrato nell’occasione una certa negligenza nell’esercitate questi doveri di controllo sulla merce messa in vendita a tutela dei consumatori. Tra l’altro la stessa opponente richiama una fattura di pagamento per l’acquisto della merce sequestrata, dal che può ricavarsene l’acquisto a titolo derivativo, e ciò consente di superare anche la seconda motivazione posta a fondamento dell’opposizione e concernente l’illegittimità del sequestro eseguito ai sensi dell’art. 20 L. n. 689 del 1981”.

Interessante, infine il motivo per il quale nemmeno si aderisce alla richiesta d riduzione… “Infine non merita accoglimento neppure la richiesta di riduzione della sanzione in quanto esaminando gli articoli che disciplinano le violazioni applicate può notarsi come già gli agenti accertatoti abbiano applicato la sanzione in misura ridotta. L’opposizione va in definitiva rigettata”.

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