L’appello si propone con ricorso… D.lgs 150 -2011.

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L’appello si propone con ricorso… D.lgs 150 -2011.
Nulla di nuovo sotto il sole, ma repetita iuvant, come anche osserva il Tribunale di Salerno (sez.I) con sentenza del 3 gennaio 2020 nell’aver dichiarato inammissibile, per tardività del deposito, un appello introdotto erroneamente con atto di citazione, avverso una sentenza di un Giudice di pace che aveva rigettato un ricorso in materia di sanzioni stradali.
Ci ricorda il giudice monocratico salernitano che: “occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., n. 13736/2018) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69”), in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l’impugnazione va proposta con ricorso. La logica conseguenza della circostanza che i giudizi di appello proposti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono soggetti al rito del lavoro – e non più a quello ordinario – è che “l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l’appellante non è sanabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”. Orbene, l’applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte nel caso di specie comporta che l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del Codice della Strada è tardivo, in quanto proposto oltre il termine c.d. “lungo” di sei mesi per proporre appello in caso di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 327, co. 1, c.p.c. Infatti, risulta documentalmente provato che la sentenza n. 21/2013 oggi appellata è stata pubblicata il 7/1/2013, giorno del suo deposito (Cass. Civ., SS.UU. n. 3501/1979; Cass. Civ., n. 15778/2007) con la conseguenza che, stante la mancata notificazione della stessa nei confronti dell’appellante, il “dies a quo” per proporre l’appello entro il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione decorre nella fattispecie concreta proprio a far data dal 7/1/2013. Ciò posto, risulta che l’appellante avrebbe dovuto proporre impugnazione entro e non oltre il 7/7/2013, mediante il deposito del ricorso (o, comunque dell’atto di citazione notificato) in cancelleria. Pertanto, poiché risulta documentalmente provato che l’appellante ha provveduto alla notificazione dell’atto di citazione in appello nei confronti degli appellati COMUNE DI SALERNO il 01/07/2013 e della PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO contumace il 02/07/2013, per poi depositare lo stesso l’11/7/2013 (data di iscrizione a ruolo) consegue che l’appello è stato proposto tardivamente rispetto al termine perentorio di cui all’art. 327, co. 1, c.p.c. e, pertanto, ne va dichiarata l’inammissibilità. In virtù di quanto innanzi esposto consegue che l’appello va dichiarato inammissibile, con conferma integrale della sentenza n. 21/2013 del Giudice di Pace di Salerno.”.

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