L’attribuzione delle funzioni di vice segretario comunale privo della laurea è illegittima.

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Il Consiglio di Stato – Sez. III, con sentenza del 17 aprile 2024, n. 3480, pronunciandosi  su un appello proposto da un Ente Locale avverso la sospensione della sua deliberazione del servizio associato di segreteria operata dal Ministero dell’Interno,   ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania- Salerno, Sezione I, Tar Campania- Salerno, Sezione I, 14/11/2022, n. 3008,  di rigetto del ricorso di primo grado, essendo la deliberazione adottata con l’ausilio di un vice segretario comunale privo dei requisiti, ossia sprovvisto del titolo di studio richiesto per ricoprire l’incarico di Segretario comunale, cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio, o scienze politiche, confermando anche che  un comune con sede di segreteria convenzionata non può avvalersi di un proprio vice segretario per sostituire il segretario comunale, in assenza di esplicita previsione della convenzione.

      Tale ultima statuizione è  di segno contrario al altre interpretazioni della giurisprudenza formatesi  sul punto, le quali avevano ritenuto che i Comuni che addivengono alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restano liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del Vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti (TAR Lombardia, sez. di Milano, sez. I, sentenza n. 2700/2014).   Sulla stessa linea interpretativa era giunto anche il  Ministero dell’Interno con la circolare n. 3782-E del 18 giugno 2015

     Il Consiglio di Stato ha sottolineato che i “Comuni convenzionati che si avvalgano dell’unico Segretario comunale titolare della convenzione, laddove la convenzione non preveda la figura del Vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura; né tantomeno il singolo Comune convenzionato può avvalersi di un Vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata”.

 

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