L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le concessioni demaniali marittime.

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La materia della proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turisticoricreative al 31.12.2033 ex art. 1 co. 682 della legge 145/18 è ormai terreno di aspro scontro, così come abbiamo già dato conto con precedenti articoli.

Oggi inquadriamo la questione dal punto di vista dell’AGCOM, che ha posto sotto la lente d’ingrandimento numerosi provvedimenti di Comuni che hanno prorogato le concessioni applicando la norma richiamata.

L’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “Direttiva Servizi”) prevede, all’articolo 12, che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (par. 1) e che, in tali casi, “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami” (par. 2).Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con iprincipi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione.

Più in particolare l’AGCOM, con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere, ha più volte sottolineato che è nell’interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio. Il riconoscimento di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

In una prima fase la Giustizia Amministrativa ha integralmente accolto le tesi dell’AGCOM, riconoscendo la piena legittimità dell’intervento dell’Autorità, nell’esercizio dei poteri di censura  in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turisticoricreative.

Conseguentemente tutti i provvedimenti adottati dai Comuni rivieraschi si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, che impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

Nel frattempo, però, il Cons. di Stato, sez. V, 16/04/2021, n. 1981 ha rigettato la domanda cautelare presentata dal comune di Lecce avverso Tar Lecce, sez. I, 15/01/2021 n. 75, con la quale era stato dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio fino al 31/12/2033 ex art. 1 comma 682 della Legge 145/2018.

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