I giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019 hanno affermato che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.
LA VICENDA
Un dipendente di una società adiva i Tribunale di Siracusa far dichiarare l’illegittimità, la nullità e l’ingiustificatezza del licenziamento, intimato per essersi rifiutato, nel giorno del 1 maggio, di effettuare un’operazione di controllo della sigillatura delle valvole di un serbatoi di gasolio richiedendo anche la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del recesso a quello della effettiva reintegra, alla regolarizzazione assistenziale e previdenziale e al risarcimento degli ulteriori danni alla integrità psico-fisica, anche in considerazione della gravità del provvedimento di licenziamento da considerarsi ingiurioso, persecutorio e vessatorio. Il Tribunale rigettava la domanda proposta ma la Corte territoriale di Catania in riforma della sentenza di prime cure, convertiva il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannava la società a corrispondere l’indennità di preavviso spettante in base al contratto collettivo. Per la cassazione della sentenza di appello presentava ricorso il dipendente articolandolo su vari motivi.
LA DECISIONE
Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la sentenza e rinviandola alla Corte territoriale di Messina limitatamente alla lamentata violazione e disapplicazione delle leggi nonché per non avere ritenuto la Corte territoriale legittimo il rifiuto del dipendente di prestare l’attività infrasettimanale che avrebbe dovuto esplicarsi nella festività del 1° maggio, giorno di riposo previsto dalle leggi sopra richiamate e che le clausole contrattuali non avrebbero dovuto derogare. Di conseguenza, a giudizio della Corte, la possibilità di una prestazione lavorativa in tale giorno discende soltanto da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, atteso che tale diritto non può essere derogato neanche dalla contrattazione collettiva, a meno che non vi sia un esplicito mandato del lavoratore. La vigente normativa è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline. La legge non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore, la 370/1934, per il riposo infrasettimanale. Solo per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private è stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività, nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, in presenza di esigenze di servizio. Ergo il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale. Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale, ancorché motivata da esigenze produttive, proveniente dal primo. In sintesi, l’orientamento di legittimità è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece- derivare da un loro accordo
Corte di Cassazione sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019