Lavoro straordinario della Polizia Municipale

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Il lavoro straordinario reso da personale della Polizia Municipale per tutelare la sicurezza personale del Sindaco va retribuita senza ma e senza se.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. n. 1586 del 21/04/2016 ha ribadito che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro straordinario per la Polizia Municipale, deve ritenersi implicitamente data ogni qual volta si versi in ipotesi di lavori organizzati sulla base di turnazioni tra il personale disponibile nell’ambito di attività, cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell’ambito di un servizio che l’Amministrazione ha assunto l’impegno di assolvere, proprio come risulta essersi verificato ne caso di specie.

Di conseguenza, la circostanza suggestivamente addotta dall’amministrazione appellante secondo cui i dipendenti avrebbero potuto rinunziare all’incarico ovvero che gli stessi fossero consapevoli dell’impossibilità di procedere alla integrale liquidazione delle somme spettanti appare assolutamente fallace. Infatti, l’amministrazione ha sempre riconosciuto l’utilitas della prestazione resa ed anzi l’impossibilità di rinunciarvi e, per altro verso, che sarebbe spettato proprio ed esclusivamente all’amministrazione, responsabilmente consapevole dei limiti alle prestazioni di lavoro straordinario, anche sotto il profilo finanziario, di individuare altri dipendenti idonei per l’attività di tutela dell’incolumità del Sindaco per evitare il superamento del tetto delle ore di lavoro straordinario liquidabili.

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