L’avviso bonario di recupero delle sanzioni amministrative non può essere impugnato.

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L’avviso bonario di recupero delle sanzioni amministrative non può essere impugnato; si deve attendere il primo atto dell’esecuzione per agire in giudizio (es.: cartella esattoriale).

Secondo Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-07-2021, n. 20919, il mancato inizio dell’esecuzione e l’assenza della notifica del precetto, non consentono la prospettazione dell’impugnazione dell’avviso bonario quale opposizione all’esecuzione: “Infatti, questa Corte (Cass. n. 16281/2016, citata) ha affermato che prima della notificazione del precetto, non può sussistere in chi riceva la notifica della sentenza, ancorchè erroneamente munita di formula esecutiva, il timore di essere assoggettato ad esecuzione forzata, sicchè non è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi (conf. Cass. n. 477/1971), dovendosi quindi pervenire ad analoga conclusione anche nel caso in cui, a fronte della notifica di un avviso bonario, che non è equivalente al precetto nè è atto esecutivo, è inammissibile la deduzione a fondamento della sua impugnazione di vizi formali riferiti allo stesso avviso”.

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