L’avviso bonario per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa non è atto autonomamente impugnabile.

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Cass. civ., sez. II, 20/07/2021, n. 20918 ha ribadito che nel caso in cui si controverta in materia di pretese non tributarie, per le quali il legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti
di tutela processuale, l’atto non può essere considerato impugnabile.

Infatti, laddove si discuta di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione egli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza
che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (conf. Cass. n. 2144/2020).

A diverse conclusioni si giunge, invece, in materia di pretesa non tributarie, per le quali il
legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale.

In altri termini, l’impugnazione dell’avviso bonario concernente il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, si fonda sull’esistenza di vizi formali proprio dello stesso avviso (difetto di motivazione in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000 stante la carente allegazione degli atti prodromici sui quali si fondava l’avviso), senza che le contestazioni
fossero estese alla validità degli atti prodromici.

In soldoni, il principio affermato da Cass. S.U., n. 22080/2017, a mente del quale sarebbe possibile l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e pertanto, entro trenta giorni
dalla notificazione della cartella), ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, non appare potersi estendere anche all’avviso bonario, e cioè all’atto con il quale l’amministrazione formuli un invito al pagamento bonario, prima di procedere al recupero coattivo, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e dovuta.

In realtà, l’assenza di una contestazione che investe la corretta formazione del titolo esecutivo fondante la pretesa creditoria, esclude che l’impugnazione dell’avviso nella
fattispecie possa assumere una funzione cd. recuperatoria dell’opposizione a suo tempo non proposta.

Pertanto, in relazione alle contestazioni mosse avverso l’avviso bonario, di carattere esclusivamente formali e concernenti la stessa modalità di redazione dell’avviso bonario (e senza che quindi siano dedotti fatti sopravvenuti tali da incidere sull’esistenza della pretesa creditoria), sono insuscettibili di fondare un’autonoma impugnativa di tale atto.

Alla richiamata conclusione si giunge perchè, a fronte della notifica di un avviso bonario, che non è equivalente al precetto né è atto esecutivo, è inammissibile la deduzione a fondamento della sua impugnazione di vizi formali riferiti allo stesso avviso.

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