Le apparecchiature elettroniche per l’accertamento della mancata copertura assicurativa

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Con l’articolo 13, legge 12 novembre 2011, n. 183, il Legislatore ha modificato l’articolo 193, codice della strada, in materia di copertura assicurativa dei veicoli a motore, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

 In particolare sono stati introdotti i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies:

 

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici

con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis

dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

 

Sulla norma citata è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 988, del 27 febbraio 2014, con la quale specifica che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui al citato articolo 193 comma 4-ter e seguenti del codice della strada, può già essere svolta.

Le norme richiamate infatti non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l’utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g), codice della strada, che riguardano il superamento dei limiti di velocità, la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, e la circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

 

 

Pertanto i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nell’articolo 193, le lettere b) e g-bis) dell’articolo 201.

 

Il Ministero precisa inoltre che i dispositivi di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso non possono, in particolare, essere ricompresi nemmeno nella citata lettera e), dell’articolo 201, codice della strada, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i sistemi di controllo infrazioni che permettono la determinazione dell’illecito in tempi successivi ma che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e non quelli che operano in modalità non presidiata.

  di Marco Massavelli


P.A.sSiamo

 

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