Merita uno spunto di riflessione il dilagare in tutto il Paese, del travestirsi da ‘Samara challenge’,la ragazzina del film The Ring una moda idiota che a volte crea pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità.
In molte città la forza pubblica viene coinvolta e chiamata ad intervenire perché
Il travestimento, che per alcuni appare divertente, non lo è per tutti e le apparizioni nei luoghi pubblici creano sgomento nelle persone che vi assistono e porta questi a richiedere l’intervento delle forze di Polizia. A mettere su questo teatrino squallido e idiota sono alcuni soggetti, emuli della ragazzina protagonista del film horror “The Ring” che con il loro comportamento seminano sgomento tra i cittadini. L’apparizione della persona travestita, a volte anche in possesso di un coltello, ha dato vita a inseguimenti e qualche volta a risse ed alcuni casi con percosse al cretino di turno.
Cosa può fare un operatore di Polizia se si trova in una situazione del genere.
Anche se la qualificazione giuridica spetta all’A.G. vi è la necessità di un intervento delle Forze di Polizia con l’ identificare del Samara Challenge di turno con il successivo invio degli atti in Procura, affinché venga avviata l’azione penale per i danni e i pericoli anche potenziali prodotti alla collettività”. Si va dal procurato allarme – considerato che spesso queste apparizioni obbligano le forze dell’ordine ad intervenire su richiesta dei cittadini spaventati – alla molestia e alla violenza privata, passando per il blocco stradale laddove si creino problemi di traffico a seguito degli avvistamenti”. Di seguito vediamo i reati e le infrazioni che si potrebbero configurare:
Procurato Allarme: articolo 658 c.p.
Possesso di un coltello: verificare la normativa sulle armi improprie: il coltello può essere considerato strumento atto ad offendere articolo 45 comma 2 Reg. Att . TULPS
Travisamento: è tutt’ora vigente l’articolo 85 TULPS, il quale stabilisce che è vietato comparire mascherato in luogo pubblico…
Molestia e disturbo delle persone: articolo 660 Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.
Nota ll disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività intesa in via generale.
Violenza privata: art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
Blocco stradale: art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.