le apparizioni di “Samara Challange” nelle nostre città. -RIFLESSIONI-.

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Merita uno spunto di  riflessione il dilagare  in tutto il Paese, del  travestirsi  da  ‘Samara challenge’,la ragazzina del film  The Ring una moda idiota che  a volte crea pericolo per la circolazione stradale  e per la privata e pubblica incolumità.

In molte città la forza pubblica viene coinvolta e chiamata ad intervenire perché

Il travestimento, che per alcuni appare divertente, non lo è per tutti e le apparizioni nei luoghi pubblici  creano sgomento  nelle persone che vi assistono e porta questi a richiedere l’intervento delle forze di Polizia. A mettere su questo teatrino squallido e idiota sono    alcuni soggetti, emuli della ragazzina protagonista del film horror “The Ring” che con il loro  comportamento seminano sgomento  tra i cittadini. L’apparizione della persona travestita, a volte anche in  possesso di un coltello, ha dato vita a inseguimenti e qualche volta a risse  ed alcuni casi  con percosse al  cretino di turno.

Cosa può fare un operatore di Polizia se si trova in una situazione del genere.

Anche se la qualificazione giuridica spetta all’A.G. vi è la necessità di un intervento delle Forze di Polizia  con l’ identificare del  Samara Challenge di turno con il successivo  invio degli atti in Procura, affinché venga avviata l’azione penale  per i danni e i pericoli anche potenziali prodotti alla collettività”. Si va dal procurato allarme – considerato che spesso queste apparizioni obbligano le forze dell’ordine ad intervenire su richiesta dei cittadini spaventati – alla molestia e alla violenza privata, passando per il blocco stradale laddove si creino problemi di traffico a seguito degli avvistamenti”.  Di seguito vediamo i reati e le infrazioni che si potrebbero configurare:

Procurato Allarme: articolo 658 c.p.

Possesso di un coltello: verificare la normativa sulle armi improprie: il coltello può essere considerato strumento atto ad offendere articolo 45 comma 2 Reg. Att . TULPS

Travisamento: è tutt’ora vigente l’articolo 85 TULPS, il quale stabilisce che è vietato comparire mascherato in luogo pubblico…

Molestia e disturbo delle persone: articolo 660 Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Nota ll disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività intesa in via generale.

Violenza privata: art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.

Blocco stradale: art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

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