Le conseguenze dell’omessa comunicazione al prefetto dell’Ordinanza ex art 54 TUEELL
L’omissione della comunicazione preventiva al Prefetto dell’emananda ordinanza ex art. 54, comma 4, t.u.e.l. (D.Lgs. n. 267/2000) non condiziona la validità e l’efficacia del provvedimento contingibile e urgente. Infatti, tale adempimento ha soltanto finalità organizzative, ossia di consentire al Prefetto l’anticipata predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza ed esonerare l’Amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di atti illegittimi (T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 26/08/2019, n. 704).
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