Conferimento dei rifiuti per le imprese edili nei centri di raccolta – tipologia d’illecito e sanzioni.

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Domanda: Le imprese edili possono conferire i propri rifiuti al centro comunale di raccolta? In caso di effettivo conferimento, eventualmente non ammesso, quale illecito si configura e quali sanzioni si applicano?

Risposta: Le imprese edili non possono conferire al centro comunale di raccolta

I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal dm 8 aprile 2008, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

La condizione essenziale, perché (anche) le imprese possano accedere ai centri comunali di raccolta è che le stesse vi conferiscano, esclusivamente, rifiuti urbani.

L’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, d.lgs. n. 152/2006, definisce urbani (in particolare, quelli prodotti da utenze non domestiche), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies.

Orbene, un rifiuto prodotto da un’impresa, per potersi definire urbano, è necessario che soddisfi due condizioni: che sia contenuto nell’Allegato L-quater e che sia, inoltre, prodotto da una delle ventinove attività, ricomprese nell’Allegato L-quinquies.

Se già una delle due condizioni non è soddisfatta, il rifiuto dovrà definirsi speciale, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

Tanto premesso, le imprese edili non possono accedere al centro comunale di raccolta, senza alcun minimo dubbio, in quanto nessuna delle due sopra richiamate condizioni è soddisfatta.

Illeciti e sanzioni

Sono abilitati al conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta, i seguenti soggetti (articolo 1, dm 8 aprile 2008):

  • Utenze domestiche e non domestiche, produttrici di rifiuti urbani, assoggettate al regime tariffario per il servizio di gestione integrata;
  • Altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (ad esempio, i distributori al dettaglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 49/2014).

Allorquando un’utenza non domestica conferisca rifiuti speciali al servizio di igiene pubblica, si configura – in primis: in capo allo stesso gestore del centro comunale di raccolta – un’illecita gestione di rifiuti, sanzionata dall’articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi:
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.
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